Dichiarazione precompilata per partite IVA per 2 milioni di contribuenti: dal 13 settembre sono disponibili le bozze dei registri IVA del terzo trimestre 2021 presso il sito dell’Agenzia delle entrate.
Nel provvedimento 183994/2021 dell’Agenzia delle Entrate sono riportate le regole di compilazione e di accesso per le attività di memorizzazione dati e la tenuta dei registri convalidati, i criteri di elaborazione delle bozze dei registri IVA (allegato A) e le specifiche tecniche per la fornitura dei registri precompilati (allegato B).
Utilizzando i dati delle fatture elettroniche, dei messaggi transfrontalieri e dei pagamenti giornalieri, l’Agenzia delle Entrate fornisce bozze dei registri IVA e messaggi di liquidazione periodica (LIPE). Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 sarà disponibile anche la bozza di dichiarazione annuale. Chi verifica le anagrafiche per tutti i trimestri del 2022, a partire dal 2023, troverà nella propria area riservata anche una dichiarazione IVA annuale precompilata. L’integrazione entro il mese successivo al trimestre di rendicontazione, ovvero l’adozione di tali registri comporta l’esonero dall’obbligo di registrazione delle fatture emesse e degli acquisti di un soggetto soggetto ad IVA. I contribuenti che accettano o modificano queste operazioni effettuate dopo il 1 luglio 2021 possono ricevere un’esenzione contabile.
Con la convalida o integrazione, inoltre, l’Agenzia delle entrate procede all’elaborazione della bozza e del modello F24 per il pagamento degli importi ricevuti. Chi utilizzerà i registri IVA precompilati potrà anche accedere, dal 6 novembre, alla comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE), precompilata in bozza per il trimestre di riferimento.
Nella fase pilota del progetto (anni fiscali 2021 e 2022), i beneficiari sono operatori IVA, residenti e stabiliti in Italia, che versano l’IVA trimestralmente per scelta, ad eccezione di alcune categorie, ad esempio coloro che lavorano in determinati settori o che sono soggetti a regimi speciali (es. editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio) o che hanno regole speciali per la determinazione e il pagamento dell’IVA (rivenditori o fornitori di servizi medici). Sono esclusi anche i soggetti che applicano l’IVA separatamente o aderiscono a un pagamento di gruppo. A partire dal 2022 partecipano alle sperimentazioni anche soggetti in regime di IVA per cassa.