Un giorno Toto Cotugno cantò ” Voglio andare a vivere in campagna”, se fosse stato un pensionato sicuramente avrebbe cambiato il finale dicendo di voler vivere in Portogallo. Pensione detassata a solo tre ore di volo dal Belpaese.
Chi percepisce una pensione pagata dall’INPS ma risiede stabilmente in Portogallo può sentirsi a suo agio. A dare man forte la Commissione tributaria provinciale di Pescara che ci dice che il reddito pensionistico non è imponibile in Italia a prescindere dall’effettivo pagamento dell’imposta nel Paese di residenza.
Tuttavia, allo stesso tempo, un cittadino può essere tassato nel paese di residenza fiscale. Se non si vogliono pagare la tasse sulla propria “faticosa” pensione occorre andare in Portogallo dove l’istituto portoghese per i “Residenti Nao Habitual” prevede l’esenzione fiscale per i redditi di pensione di fonte estera conseguiti dalle persone residenti nella nazione.
L’Italia non può presentare pretese fiscali, anche se la persona in questione non è stata tassata. Conseguentemente le detrazioni effettuate dall’INPS devono essere rimborsate. Ma non è tutto. Perché in ultima analisi, ottenere il rimborso totale delle ritenute in Italia non creerà le condizioni, come sostiene l’Agenzia delle Entrate per il fenomeno della “doppia non imposizione”, in quanto il reddito da pensione non è tassato in Italia e neanche ii Portogallo. Lo ha stabilito la prima sezione della Commissione Tributaria della provincia di Pescara con sentenza 135 dell’11 maggio 2021.
L’Autoridade Tributària del portogallo ha riconosciuto infatti al ricorrente lo status di “Residente Nao Habitual” concedendogli la possibilità di non pagare le tasse per dieci periodi d’imposta. Tuttavia, nel 2017, il reddito del ricorrente versato dall’INPS era soggetto a ritenuta. Una decisione che non è piaciuta all’interessato, che si è subito mosso presentando prima richiesta di rimborso e poi impugnando il rifiuto del fisco italiano. Come già evidenziato, l’Agenzia delle Entrate, centro operativo di Pescara, ha risposto spiegando che il rimborso totale delle ritenute fiscali in Italia comporterebbe una “doppia non imposizione”.
I giudici abruzzesi però sono di parere opposto e affermano che “la sufficienza del solo fattore in sé dell’esistenza del potere impositivo principale dell’altro Stato, deve ritenersi coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all’estero ed agevolare l’attività economica e d’investimento internazionale”.
La logica alla base delle convenzioni è eliminare la possibilità di duplicazioni dei sistemi fiscali nazionali. Secondo la Commissione provinciale l’attribuzione del potere d’imposizione fiscale a uno Stato contraente e la rinuncia all’esercizio di questo potere da parte dell’altro Stato, “indipendentemente dall’effettivo pagamento dell’imposta in tale Paese” è corretta.
Pertanto, il reddito da pensione non deve essere tassato in Italia, indipendentemente dall’effettivo pagamento delle imposte nel paese di residenza.