In tema pensioni sono riservate speciali agevolazioni ai lavoratori della Sezione Difesa e Sicurezza al fine di garantire rendimenti più elevati per i rating inferiori, più esposti ai rischi:
- Fino al 31 dicembre 1992, la pensione era costituita da un’unica rata calcolata sulla base di una tabella dei pagamenti. L’ultimo giorno di servizio (non basato sulla retribuzione media degli ultimi 5 anni, come per gli iscritti al Fondo Pensione Dipendenti – FPLD), è aumentato del 18%;
- Non vi sono stati ristretti, come nel FPLD, poi introdotti dal 1993 e completamente adeguato al FPLD dal 1 gennaio 1998 per calcolare le pensioni salariali tenendo conto dell’anzianità fino al 2011;
- Fino al 31/12/1997, per il calcolo delle quote pensionistiche per tutto il personale del poligono ufficiale e dirigente di pubblica sicurezza e di pubblica sicurezza, si applica calcolo di remunerazione differenzia alle tariffe previste per la maggior parte degli affiliati FPLD, che sono calcolo al massimo del 2%
Per il personale dell’esercito, dell’aviazione e della marina senza grado di ufficiale si applicano le seguenti regole:
- Fino al 15° anno di esperienza lavorativa, il tasso di rendimento è del 2,33% per ogni anno di esperienza lavorativa;
- da 16 a 20 l’efficienza è dell’1,8%;
- da 21 anni al 31/12/1997, l’indice di redditività è del 2,25% per ogni anno di esperienza lavorativa;
- dal 1.1.1998 l’efficienza è dell’1,8% per ogni anno di esperienza lavorativa;
- il valore del tasso di rendimento non può superare l’80 per cento dello sviluppo della pensione.
Per Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, vigili del fuoco appartenenti ai settori operativi e navigazione aerea, personale di polizia penitenziaria (se in servizio l’11 gennaio 1991), personale di polizia, personale del Corpo forestale dello Stato con ruolo di ispettore – sovrintendente, assistente e agente, le regole sono le seguenti:
- fino al 15° anno di esperienza lavorativa il coefficiente è del 2,33% per ogni anno di esperienza lavorativa;
- da 16 a 20 il rapporto è 1,8%;
- 21 anni compiuti al 31/12/1997, il coefficiente è 3,60% per ogni anno di esperienza lavorativa;
- dall’1.1.1998 il coefficiente è del 2% per ogni anno di esperienza lavorativa;
L’aliquota massima non può in caso di superare l’80% dello nessun pensionamento. Allora dobbiamo distinguere tra alcune situazioni:
- dal 1996 per la cooperazione loro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995 la pensione si calcola con il sistema retributivo;
- coloro che avevano meno di 18 anni di anzianità ricadono nel sistema misto e la quota A si calcola come sopra mentre la quota B e la quota C, contributiva, si calcolano come per la generalità dei lavoratori iscritti al FPLD;
- dal 1° gennaio 2012 coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995 sono destinatari della quota contributiva di pensione come la generalità dei lavoratori.