Pensioni e Quota 41: richiedila entro il 30 novembre

Di Antonia De La Vega 6 minuti di lettura
Pensioni

Il governo ha rinviato al 2023/2024 la definizione di una tanto attesa riforma delle pensioni, inserendo nella Legge di Bilancio 2023 un’estensione delle attuali misure, tra cui un EPA sociale per categorie come i lavoratori precoci in lavori impegnativi e onerosi. completata, sarebbe possibile prolungare tale audizione, anche per effetto dell’EPA e quindi anche senza la limitazione di 12 mesi di contribuzione per 19 anni. Tuttavia, fin dall’inizio c’è una quota ibrida di 41 per la pensione a 62 con prestazioni a 41 anni.

Pensionamento anticipato: requisiti

Uno speciale beneficio in termini di accesso al prepensionamento è concesso a coloro che hanno lavorato almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del compimento dei 19 anni. Si tratta dei cosiddetti primi lavoratori, a cui ora viene assegnata una quota di 41.
Oggi, invece, chi, oltre ad essere precoce, rientra anche in una delle categorie ammissibili all’EPA Sociale, può andare in pensione con i contributi entro 41 anni, indipendentemente dall’età in quel momento, presentando domanda riservata per i lavoratori appartenenti alle categorie protette, o persone nelle seguenti condizioni:

  • stato di disoccupazione dopo la cessazione del rapporto di lavoro in relazione a licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o licenziamento consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e cessazione integrale del pagamento dell’indennità di disoccupazione per un periodo di almeno tre mesi;
  • 74% dell’invalidità stabilita dalle commissioni mediche competenti per il riconoscimento dell’invalidità civile;
    tutori che assistono, al momento della richiesta e per almeno sei mesi, il coniuge o parente di primo grado che vive con disabilità in una situazione grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio del 1992, n. 104, o un parente convivente o di secondo grado, se il genitore o il coniuge di una persona gravemente disabile ha più di 70 anni o è affetto da malattia invalidante, è deceduto o è scomparso;
  • occupata in attività faticose e gravose ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (attività intensa prevista dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, lavoratori a catena, lavoratori notturni, conducenti di automezzi con una capienza complessiva di almeno nove posti adibiti al trasporto collettivo);
  • lavoratori che hanno svolto lavori pesanti per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di occupazione o per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività:
    operatori minerari, edili e di manutenzione degli edifici;
    operatori di gru mobili o macchine perforatrici negli edifici;
    conciatori di pelli e pellami;
    macchinisti e personale di bordo;
    conducenti di mezzi pesanti e camion;
    personale delle professioni infermieristiche e ostetriche ospedaliere con organizzazione del lavoro a turni;
    personale che assiste le persone in situazioni di dipendenza;
    insegnanti d’asilo e d’asilo;
    caricatori, addetti alla movimentazione delle merci, ecc.;
    personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
    operatori ambientali e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
    lavoratori dell’agricoltura, dell’allevamento e della pesca, pescatori costieri, acque interne, alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
    lavoratori del settore metallurgico di prima e seconda colata e vetrai che lavorano ad alte temperature, non ancora inseriti nella normativa del D.Lgs. 67/2011;
    i marittimi a bordo e il personale viaggiante del trasporto marittimo e per vie navigabili interne.
    Questo vale sia per le donne che per gli uomini. In entrambi i casi, per i lavoratori minorenni, l’articolo 17 del D.Lgs. 4/2019 ha sospeso l’applicazione dell’adeguamento della speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.

Tale capacità è prevista per i lavoratori convenzionati con l’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, le gestioni separate e sostitutive, ei fondi esclusivi AGO (pubblico lavoro).

Il requisito della contribuzione di 41 anni può essere integrato su richiesta dell’interessato anche accumulando periodi di assicurazione ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il prepensionamento per le categorie tutelate e anticipate decorre dal 1° gennaio 2019 ai sensi del D.Lgs. 4/2019 dopo un periodo di transizione trimestrale per gli aventi diritto.

Il servizio non è cumulabile con redditi da lavoro. È cumulabile invece con le maggiorazioni cd. di status di cui all’articolo 80, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per accedere alla pensione anticipata categorie protette e precoci è necessario procedere per step:

  • prima bisogna richiedere di riconoscimento del beneficio, entro il 1° marzo di ciascun anno;
    in caso di risultato positivo, anche a seguito di verifica della relativa copertura finanziaria, si può rilasciare la domanda di pensione anticipata.
  • Eventuali domande di riconoscimento del beneficio successivo presentate al 1° marzo di ciascun anno, comunque non oltre il 30 novembre, sono prese in considerazione soltanto in caso residuino le risorse finanziarie.

La domanda va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato o, in alternativa, tramite: Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell’Istituto i servizi telematici offerti dagli stessi.

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