Pensione ridotta in applicazione DL. 373/93

Di Antonia De La Vega 5 minuti di lettura
pensione reversibilità

Il decreto 373/93, prevede che i lavoratori con anzianità contributiva successiva al primo gennaio 1993 abbiano una retribuzione pensionabile costituita dalla media delle retribuzioni imponibili relative agli anni coperti da contribuzione. Le retribuzioni, però, non vengono conteggiate se sono inferiori al 20% rispetto alla media. In alcuni calcoli pensionistici possono esserci  casi in cui risultino alcuni anni con la dicitura:“l’importo delle retribuzioni ed il numero delle settimane sono stati ridotti in applicazione DL. 373/93”.

Cosa significa? Le retribuzione che possono essere state ridotte probabilmente erano sotto l’importo che può essere conteggiato. Per le annualità in cui si verifica questa situazione, la pensione si calcola in base alla percentuale annua prevista dai singoli ordinamenti. L’esclusione delle retribuzioni comunque non può superare il 25% degli anni di contributi. Quindi, se una persona ha lavorato per ipotesi 40 anni, le retribuzioni non conteggiate potranno essere al massimo pari a 10 anni.

In casi in cui compaia questa dicitura occorre verificare anche presso altre fonti, per esempio chiedere direttamente all’INPS,  se la legge sia stata applicata correttamente, escludendo quindi la possibilità di presentare ricorso con successo.

All’art.01 DL. 373/93 sono spiegati i diversi casi:

1. Per i lavoratori di prima occupazione privi di anzianità assicurativa al 1° gennaio 1993 iscritti,
dalla predetta data, all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive della medesima, la retribuzione
pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni imponibili relative agli anni coperti da contribuzione
assicurativa riferita all’intera vita lavorativa. Al fine di tener conto delle possibili variazioni delle condizioni
del rapporto di lavoro per la determinazione della retribuzione media pensionabile non sono prese in considerazione
le retribuzioni, rivalutate ai sensi del comma 3, di importo inferiore del 20 per cento rispetto alla media delle
retribuzioni relative ai suddetti anni di contribuzione, fatta salva, per gli anni non considerati al predetto
fine, la percentuale annua di commisurazione della pensione alla retribuzione pensionabile, prevista dai singoli
ordinamenti. L’esclusione del numero delle retribuzioni, che fanno base di calcolo, non potrà, comunque,
risultare superiore al 25 per cento degli anni coperti di contribuzione.

2. I criteri di cui al comma 1 trovano applicazione per la determinazione del reddito pensionabile dei lavoratori
autonomi, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, che, successivamente a tale data, hanno iniziato
l’attività lavorativa con conseguente iscrizione alla relativa gestione previdenziale dell’INPS.

3. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici dei soggetti di cui al presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 3, comma 5, e all’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
rispettivamente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi e per gli iscritti
alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive della predetta assicurazione.

4. Per i soggetti di cui all’art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.
708, ratificato, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1952, n. 2388, occupati successivamente al 31 dicembre
1992 ed iscritti alla relativa gestione pensionistica, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile,
si applicano le disposizioni di cui all’art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1420, intendendosi il requisito delle retribuzioni giornaliere ivi previsto fissato nella misura
di 1900.

5. Per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea,
di cui alla legge 31 ottobre 1988, n. 480, e per gli iscritti all’INPGI, il valore percentuale di cui al comma
2 è stabilito nella misura del 10 per cento. L’esclusione del numero delle retribuzioni, che fanno base
di calcolo, non potrà, comunque, risultare superiore al 35 per cento del numero di anni coperti di contribuzione.

 

Condividi questo articolo
Exit mobile version