Pensione per i non vedenti che hanno almeno 10 anni di contributi versati dopo l’insorgere della cecità

Di Alessio Perini 2 minuti di lettura
pensione non vedenti

Come per i portatori di handicap, sono previste speciali agevolazioni anche per i non vedenti in termini di accesso alla pensione di vecchiaia. Di seguito un piccolo sunto per comprendere le possibilità di chi ha perso la vista dopo e prima di aver versato 10 anni di contributi lavorativi

Quali i requisiti fondamentali per la pensione ?

Ciò vale in particolare per i  lavoratori con cecità totale o meno di 1/10 di vista residua,  prima dell’inizio del rapporto di lavoro o che abbiano almeno 10 anni di contributi versati dopo l’insorgenza della cecità con:

  • 51 anni per le donne;
  • 56 anni per i lavoratori uomini dipendenti o donne lavoratrici autonome;
  • 61 anni per i lavoratori uomini autonomi;
  • 10 anni di contributi.

Quanto tempo occorre per i lavoratori autonomi?

In pratica per i lavoratori autonomi o con contribuzione mista da subordinati e liberi professionisti servono 5 anni in più, ma sempre 10 anni di contribuzione, e la finestra mobile diventa 18 mesi (contro i 12 mesi dei dipendenti).

Tutti i lavoratori ciechi in varie condizioni, invece, sono tenuti ad avere altri cinque anni di contribuzione ed età.

Pertanto, coloro che hanno meno di 10 anni di contributi versati al momento dell’insorgenza della cecità,  possono accedere alla pensione di vecchiaia non vedenti con:

  • 61 anni per i dipendenti uomini e 66 anni per i lavoratori autonomi;
  • 56 anni per le donne dipendenti, 61 per le donne lavoratrici autonome;
  • almeno 15 anni di contributi.

Maggiorazione contributiva per un pensionamento rapido

Per i lavoratori non vedenti è prevista una maggiorazione contributiva (art. 9, comma 2 L. 113/1985 e art. 2 L. 120/1991), che consente un pensionamento più rapido. Si tratta infatti di un aumento figurativo dei versamenti utile ai fini del diritto e della misura della pensione nonché del periodo assicurativo, pari a quattro mensilità di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente prestato in relazione al possesso del requisito sanitario richiesto, presso amministrazioni pubbliche o aziende private.

 

 

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