Con la circolare n. 110 del 7 ottobre 2022, l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, sia per quanto riguarda le uscite await sia per quanto riguarda quelle per vecchiaia.
Le indicazioni fanno seguito alle richieste di chiarimento pervenute da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in ordine alla decorrenza da attribuire a queste pensioni in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa.
Pensione, chi rischia di non riceverla per mancata “regolarizzazione”
Advance stabilito dal legislatore, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché risultino perfezionati i relativi requisiti. Tali condizioni, costitutive del diritto all’assegno, devono essere già sorti all’atto dell’invio dell’istanza medesima.
Ora, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, già la circolare Inps n. 171 del 1° agosto 1989, con riferimento alla pensione di vecchiaia e alle prestazioni pensionistiche di invalidità e di inabilità, aveva chiarito che è possibile “perfezionare utilmente i requisiti per il diritto a pensione prima della definizione della domanda o del successivo ricorso in thru amministrativa o giudiziaria […] per cui deve farsi luogo alla concessione della prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti sia che si tratti di quelli contributivi sia che si tratti degli altri requisiti di legge”. Lo stesso principio, poi, è stato esteso alla pensione anticipata.
Pertanto, il requisito contributivo, se non presente al momento della