Con l’aumento dell’inflazione e la crisi energetica, risparmiare sulle bollette di luce e gas è una priorità per tutti, compresi i professionisti. Per compensare il costo delle utenze sul luogo di lavoro, le partite IVA (autonomi, liberi professionisti e liberi professionisti) possono normalmente detrarre l’IVA se utilizzano l’alloggio a uso promiscuo. Vediamo nel dettaglio quali spese si possono detrarre, in quale importo. quale aliquota IVA è applicabile e quando può essere detratta dalle tasse.
Le bollette possono essere detratte dalle partite IVA?
Le bollette luce e gas di un immobile ad uso promiscuo sono detraibili se intestate al titolare, il quale, privo di un luogo dove svolgere la propria attività, utilizza parte dell’abitazione a fini commerciali. Condizione importante è che il professionista non disponga di un altro immobile dedicato esclusivamente alla professione nello stesso comune (o in altro luogo per le aziende): in questo caso, se si fa smart work da casa, si tiene conto di parte delle spese per finalità connesse allo svolgimento di un’attività imprenditoriale o professionale e, pertanto, è deducibile. Quali sono le tariffe per gli utenti misti? Per le utenze residenziali a destinazione mista viene applicata una detrazione forfettaria del 50% per i lavoratori autonomi o imprenditori, indipendentemente dai metri quadrati assegnati all’azienda nel caso di uso misto per aziende.
I costi dei servizi pubblici devono essere inclusi nel calcolo delle imposte da dichiarare in dichiarazione dei redditi, il che comporterà una riduzione della base imponibile.
Quali spese e fatture possono essere addebitate?
Oltre alle bollette di luce, gas e acqua, i costi relativi a:
- telefonia fissa, telefonia mobile e internet;
- affitto;
- reddito catastale nel caso di proprietà privata.
- Non sono invece deducibili tutte quelle spese che non sono necessarie per lo svolgimento di attività professionali (ad esempio un abbonamento TV in streaming).
Posso scaricare le bollette se sono in regime forfettario?
No, il regime forfettario non consente la detrazione delle spese. La deducibilità dell’energia elettrica e del gas è a disposizione dei lavoratori autonomi, dei lavoratori autonomi e dei titolari di regolare partita IVA che utilizzano la propria residenza come luogo di lavoro. Poiché il regime forfettario è un regime agevolato con un’imposta forfettaria del 15% di vantaggio fiscale rispetto alle altre imposte, i professionisti che lo applicano non possono accedere alla detrazione delle bollette di luce e gas.
Posso detrarre l’IVA dalle bollette?
L’IVA pagata sulle bollette è deducibile. Tuttavia, a differenza della detrazione delle spese, nel caso della detrazione dell’IVA, essa deve essere applicata determinando, con criteri oggettivi e coerenti, la ripartizione delle spese tra uso personale e uso lavorativo, ad esempio tenendo conto dei metri cubi di i locali o il numero di termosifoni utilizzati nei locali adibiti all’attività professionale. In fattura, inoltre, deve essere indicata la partita IVA dell’intestatario. Che tipo di IVA viene applicata alla fattura? Per quanto riguarda l’aliquota IVA applicabile alle bollette luce e gas per i titolari di partita IVA, anche se la consegna riguarda beni destinati, anche solo parzialmente, ad attività professionali o commerciali, l’IVA è del 22%.
L’aliquota IVA ridotta del 10% viene invece applicata per gli usi domestici e per alcune categorie particolari quali: energia elettrica fornita ai consumatori all’ingrosso; elettricità e gas sono forniti a società minerarie, agricole e manifatturiere, tipografi, editori e simili; gas, gas metano e gas di petrolio liquefatto destinati alla distribuzione mediante fornitura o destinati alle imprese che li utilizzano per la produzione di energia elettrica; energia elettrica per l’esercizio degli impianti di irrigazione, elevazione e drenaggio dei consorzi di irrigazione e bonifica.