(QuiFinanza.it) I titolari di partita Iva sanno che nel momento in cui si predispone una fattura elettronica è bene non commettere degli errori. Perché il documento, soprattutto da quando è stato introdotto il formato elettronico, risulti regolare è necessario indicare correttamente la partita Iva del committente. A sancirlo ufficialmente è l’articolo 21, comma 2, lettera f) del DPR n. 633/72.
Purtroppo, benché la tecnologia venga in aiuto mentre si compila la fattura elettronica, l’errore è sempre dietro l’angolo. Questo è il motivo per il quale risulta importante interrogarsi su quella che debba essere la corretta procedura di regolarizzazione della fattura elettronica, nel caso in cui la partita Iva del committente risulti essere errata.
A fare il punto su questa particolare casistica, ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 133 del 18 maggio 2020. Il caso preso in esame dagli uffici tributari è relativo ad una fattura elettronica emessa ad un gruppo Iva.
Entrando un po’ più nello specifico, gli uffici tributari hanno provveduto a chiarire che, nel caso in cui la fattura elettronica sia stata emessa nei confronti del gruppo IVA e nel caso in cui il committente abbia già provveduto a regolarizzare l’errata indicazione della sua partita Iva attraverso un’autofattura elettronica, senza procedere con la comunicazione dell’errore al prestatore, quest’ultimo non è tenuto ad emettere una nota di variazione. Nel caso in cui si venga a configurare questa situazione, è sufficiente che provveda ad annotare nel registro IVA vendite che la regolarizzazione della fattura elettronica è avvenuta attraverso l’emissione di un’autofattura elettronica da parte del committente.
La correzione della partita Iva errata
Alcuni dati devono essere obbligatoriamente indicati all’interno della fattura elettronica. Tra questi ci sono: il numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente o il numero di identificazione per i soggetti passivi stabili negli Stati dell’Unione europea. In alternativa deve essere inserito il codice fiscale per i soggetti che non stiano agendo nell’esercizio di impresa, arte o professione.
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