(QuiFinanza.it) Nel bagaglio di conoscenze di ogni buon professionista, ci devono essere anche quelle relative al fisco. Quando si è dotati di una partita Iva, è necessario essere a conoscenza delle modalità attraverso le quali il proprio reddito viene tassato. Nel momento in cui un lavoratore autonomo svolge un’attività all’estero, è bene che sia a conoscenza di alcune informazioni importanti: la tassazione, per le attività svolte oltre frontiera, è condizionata dalla presenza di una base fissa nello Stato estero. Ma soprattutto può essere condizionata dalla presenza o meno di una convenzione bilaterale.
I professionisti, dotati di una partita Iva, nel momento in cui devono pagare delle imposte all’estero, devono capire se e come possono recuperarle in Italia.
Spesso e volentieri, può capitare che un professionista dotato di partita Iva debba recarsi all’estero per svolgere la propria attività professionale. Il classico esempio può essere quello dell’avvocato, che deve seguire una causa all’estero per conto di un suo cliente. Caso simile può essere quello del consulente aziendale, che si reca oltre confine per seguire una pratica. Questi sono i classici casi nei quali è necessario domandarsi quale sia il regime impositivo, che deve essere applicato, ai fini delle imposte dirette. E soprattutto se vengono applicate le cosiddette ritenute in uscita.
Le domande che si devono porre i diretti interessati, quando si trovano in questa situazione, sono le seguenti:
- i redditi derivanti dalle attività professionali svolte all’estero, in quale paese devono essere tassate?
- i compensi percepiti devono essere tassati in Italia e all’estero?
- è possibile evitare la doppia tassazione?
- è possibile recuperare in Italia eventuali imposte pagate all’estero?
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Come si devono comportare i professionisti, che svolgono un’attività professionale all’estero? Cerchiamo di rispondere in maniera sintetica a questa domanda. Le convenzioni internazionali, che sono state sottoscritte dall’Italia, si rifanno al modello di convenzione Ocse, al cui articolo 14 sono indicate le modalità di tassazione dei redditi professionali. La convenzione prevede quanto segue:
I redditi che un soggetto residente di uno Stato (Italia) ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente in un Paese estero
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