Pagamento cassa integrazione in deroga

Di Antonia De La Vega 2 minuti di lettura
cassa integrazione in deroga

Per il pagamento dei trattamenti di cassa integrazione, l’INPS ha cercato si semplificare le procedure realizzando negli ultimi mesi un sistema di gestione delle domande. Lo scopo di questa semplificazione ha  l’obiettivo di completare l’iter in un massimo di 40 giorni complessivi.

Le procedure messe in campo sono molteplici. in particolare, sono state attivate i seguenti cambiamenti  per:

  • automazione e riduzione delle fasi per le autorizzazioni INPS;
  • al posto del modello SR41, integrazione dei dati nel flusso Uniemens, con immediata lavorazione dei pagamenti;
  • supporto informativo sull’opzione di anticipo del 40% direttamente al lavoratore;
  • live chat per i lavoratori che vogliano porre quesiti sulla propria domanda di CIG;
  • applicativo CIP (Consultazione Info Previdenziali) per consultare lo stato della domanda.

Per quanto riguarda il flusso dei dati per i pagamenti della cassa integrazione attraverso Uniemens, i dati possono essere inseriti dalle aziende autorizzate dai primi giorni del mese successivo al periodo di cassa. Le domande, infatti, si presentano entro il mese successivo al periodo richiesto e le stesse scadenze valgono anche per l’invio dei dati dei lavoratori ai fini del pagamento (con il flusso “UniEmens-Cig” che sostituisce il modello SR41).Ricordiamo brevemente che le aziende possono ricorrere alla nuova CIGS in deroga prevista dal Sostegni-bis (26 settimane fino al 31 dicembre) se hanno subito un calo di fatturato del 50% nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. Le aziende  che possono accedere all’Assegno Ordinario FIS (ASO) o alla CIG in deroga (CIGD) con causale COVID-19 possono essere coperte fino a fine anno con 13 e 28 settimane, rispettivamente.

Per le modalità di pagamento, tutti i nuovi trattamenti concessi potranno essere erogati sia a conguaglio sia con pagamento diretto (in alcuni casi anche con l’anticipo diretto al lavoratore del 40% su richiesta, per i trattamenti di CIGO, CIGD e ASSO).

 

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