Istituto delle Finanze e dell’Economia Locale (IFEL) – Fondazione ANCI ha pubblicato una nuova versione della bozza di regolamento, con la quale i consigli comunali possono deliberare l’annullamento del condono parziale delle carte fino a mille euro di debito residuo entro il termine ultimo scadenza del 31 gennaio 2023. In tale data gli enti locali possono decidere di non applicare il condono concesso dalla Legge di Bilancio 2023 alle pratiche trasferite all’agente della riscossione prima del 2015. In caso contrario, ci sarà lo stralcio parziale di sanzioni e interessi, ma resterà invariato il pagamento del debito originario.
L’opzione è prevista dai commi 227-229 dell’articolo 1 della legge n. oneri trasferiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, e il cui ente creditore sia diverso dalle pubbliche amministrazioni, dall’erario e dagli enti pubblici previdenziali (in tal caso la sospensione è totale e non è prevista la facoltà di diniego, ma viene fornito ai comuni).
Per questo IFEL ha predisposto un fac-simile per la disapplicazione dello stralcio cartelle mille euro riguardante i debiti locali
Anche in assenza di un’ordinanza comunale, va ricordato che l’annullamento non copre il riferimento al capitale e il rimborso dei costi delle procedure di esecuzione e notifica, ma si tratta di una percentuale limitata. Per le sanzioni amministrative e le multe stradali il prelievo è limitato anche agli interessi, se invece il Comune decide di annullare la tregua fiscale, le cartelle esattoriali devono essere pagate integralmente, comprese le sanzioni e gli interessi. Per avvalersi di questa opzione, gli istituti di credito devono intraprendere un’apposita azione e presentarla all’agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023, contestualmente a darne comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del proprio istituto.
N.B.: Restano esclusi le cartelle fino a giugno per le quali Comuni hanno fatto ricorso a decreto ingiuntivo o non hanno affidato ad AdER (Agenzia delle Entrate – Riscossione) i propri preventivi esecutivi 2022. Tra l’altro, solo in questi casi (attraverso AdER) le cartelle in oggetto di cancellazione possono beneficiare della sospensione della riscossione fino al 31 marzo 2022, data in cui inizierà automaticamente lo stralcio cartelle.