Occupazione del suolo pubblico: criteri ministeriali per le indennità concesse e spiegazioni per la corretta applicazione dei corrispettivi percepiti
Con la Delibera n. 6/DF del 28 luglio 2021 (Canone patrimoniale: criteri per l’applicazione delle tariffe di base giornaliera per l’occupazione di suolo pubblico), il Dipartimento delle Finanze chiarisce i criteri per la determinazione delle tariffe per l’occupazione dei terreni demaniali per periodi inferiori all’anno e per la corretta applicazione delle commissioni sulle azioni in caso di mercati ricorrenti o settimanali. In particolare, la tariffa giornaliera divisa per 24 ore è fissata in un massimo di 9 ore. Trascorso tale periodo si paga l’importo indicato per la lezione dell’intera giornata.
Infatti, con l’adozione della Legge di Bilancio dal 2021, sono state introdotte due tariffe in sostituzione di alcune entrate locali:
- la prima si riferisce all’occupazione, anche illegale, di territori demaniali appartenenti a beni inaccessibili di aziende e spazi al di sopra o al di sotto dei terreni demaniali;
- il secondo è limitato all’occupazione di territori e spazi demaniali o appartenenti a beni inaccessibili di comuni e megalopoli, riservato allo svolgimento di mercati anche in edifici attrezzati, in luogo dell’imposta per l’occupazione di luoghi e territori pubblici (Tosap), pagamento per l’uso dei luoghi e dei territori pubblici (Cosap) e, limitatamente alle occupazioni temporanee, delle tasse per i rifiuti (Tari).
La precisazione si riferisce ai criteri di applicazione delle tariffe in caso di sosta temporanea: il dubbio si riferisce alla ripartizione della tariffa, e si sceglie il corretto sistema di calcolo che stabilisce che l’importo è diviso per 24 ore e si applica fino ad un massimo di 9, mentre il sistema devia in quanto suddiviso in un massimo di 9 ore. Pertanto, è necessario dividere l’importo per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di lavoro se inferiore o uguale a nove. Utilizzando un esempio di calcolo basato su una tariffa giornaliera di € 2: € 2 x 10 m2 = € 20 / giorno = € 0,83 (tariffa oraria) x 9 (ore massime) = € 7,47.
Pertanto, le amministrazioni comunali e le città metropolitane devono applicare le suddette tariffe, divise per ore, fino ad un massimo di 9 ore, a seconda del tempo reale di fruizione del territorio e della superficie occupata, potendo prevedere riduzioni (a zero ), esenzioni e maggiorazioni fino ad un massimo del 25% rispetto agli importi forfettari. Infine, per i mercati che si tengono con cadenza regolare e settimanale, viene applicata una riduzione dal 30% al 40% sull’affitto totale.