Dal 1 luglio 2024, entra in vigore una nuova normativa che impone restrizioni sull’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in presenza di debiti erariali superiori a 100.000 euro. Questa modifica è stata introdotta con l’articolo 1, comma 94, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, e successivamente chiarita con l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024.
Il divieto di compensazione
Secondo la regola generale, l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione, come previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 212 del 27 luglio 2000. Tuttavia, il comma 49-quinquies del decreto-legge n. 233 del 4 luglio 2006, aggiornato con il decreto-legge n. 39, stabilisce che i contribuenti non possono avvalersi della compensazione se hanno debiti erariali complessivi superiori a 100.000 euro, i cui termini di pagamento siano scaduti. Questo riguarda iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate, e atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati in compensazione, compresi interessi e sanzioni.
Il divieto di compensazione è applicabile in presenza di debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo, importi complessivi dovuti superiori a 100.000 euro e termini di pagamento scaduti.
Divieto di compensazione: le esclusioni
Esistono alcune eccezioni al divieto di compensazione. Se un contribuente ha debiti per importi inferiori a 100.000 euro, la compensazione non è immediatamente esclusa. Ad esempio, se un debitore ha un debito scaduto di 90.000 euro e riceve una nuova cartella di pagamento di 15.000 euro, il divieto di compensazione diventa operativo solo dopo 60 giorni dalla notifica della nuova cartella, se il pagamento non viene effettuato.
Il divieto di compensazione non si applica a iscrizioni a ruolo per pretese diverse dalle imposte erariali, come tributi locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL e infrazioni al codice della strada. Inoltre, la normativa esclude dal divieto i debiti oggetto di sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale, e quelli oggetto di piani di pagamento rateale non decaduti.