L’Agenzia delle Entrate ha emesso la Circolare n. 16 del 28 giugno 2024, in cui ha fornito chiarimenti essenziali sulle nuove regole introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dal decreto Agevolazioni.
Compensazioni telematiche obbligatorie
Dal 1° luglio 2024, tutte le compensazioni di crediti dovranno essere effettuate esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Questa nuova disposizione si applica a tutti i tipi di compensazioni, inclusi i crediti verso INPS e INAIL. Anche le compensazioni parziali richiedono l’uso del modello F24, evitando il saldo zero. Questa misura punta a migliorare la tracciabilità e la sicurezza delle operazioni fiscali.
Limiti alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo
Dal 1° luglio 2024, i contribuenti con debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori superiori a 100.000 euro non potranno avvalersi della compensazione dei crediti. Questo vincolo si applica anche ai carichi affidati all’agente della riscossione per atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, inclusi quelli di recupero. Rientrano nel conteggio le imposte dirette, l’IVA, l’imposta di registro e altre imposte indirette, oltre a sanzioni e interessi correlati.
Rateazione e definizione agevolata
I debiti rateizzati ai sensi dell’articolo 1934 del DPR n. 602 del 1973 non contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro, purché le rate scadute siano state pagate regolarmente. In caso di decadenza per inadempienza, invece, l’intero debito residuo contribuisce alla soglia, escludendo il contribuente dalla compensazione. Per chi ha aderito alla “Rottamazione-quater” e ha pagato regolarmente le rate, l’importo definito non rientra nel conteggio dei 100.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che il limite di 100.000 euro è assoluto. Anche se il contribuente ha crediti superiori ai debiti, non può effettuare compensazioni senza aver prima ridotto il debito al di sotto della soglia. Questo obbligo garantisce la preventiva estinzione del debito, rispettando ulteriori limiti stabiliti dal d.l. n. 78 del 2010.