Il recente disegno di legge sulla riforma della riscossione dei tributi minori amministrati dall’Agenzia delle entrate ha l’obiettivo di equiparare la procedura di recupero a quanto previsto per le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA. Una delle novità principali è l’introduzione del concetto di “atto immediatamente esecutivo”, che sostituisce la tradizionale riscuotibilità a mezzo ruolo e impedisce la notificazione della cartella di pagamento al contribuente.
La liquidazione automatica e il controllo formale delle imposte
Un’altra novità importante riguarda i casi di liquidazione automatica e controllo formale, che coinvolgono le imposte sui redditi e l’IVA. In caso di ricorso, l’atto impositivo conterrà un invito a pagare entro 30 giorni, avvertendo che in caso di inerzia la riscossione sarà affidata all’Agenzia delle entrate-riscossione per l’esecuzione forzata. Dopo la ricezione dell’atto impositivo, non verrà notificata la cartella di pagamento ma l’Agenzia comunicherà all’interessato l’avviso di presa in carico, senza dover rispettare alcun termine.
Gli atti immediatamente esecutivi
Gli atti che diventano immediatamente esecutivi includono il recupero di crediti non spettanti, avvisi di recupero di imposte non versate e sanzioni irrogate. In questi casi, l’agente della riscossione può dare immediatamente corso all’esecuzione forzata, senza dover comunicare l’avviso di presa in carico o rispettare il termine dei 30 giorni.
Inoltre, è prevista la sospensione dell’esecuzione forzata per 180 giorni dalla data di affidamento in carico, salvo casi specifici come accertamenti definitivi o fondato pericolo per la riscossione. È importante notare che in queste situazioni l’agente della riscossione può procedere immediatamente all’esecuzione forzata.