Nuove regole antiriciclaggio dell’UE: fissato a 10.000 euro il tetto del contante

Di Barbara Molisano 3 minuti di lettura
Soldi

Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato in via definitiva nuove regole antiriciclaggio per proteggere i cittadini e il sistema finanziario dall’uso illecito del denaro e dal finanziamento del terrorismo. Il pacchetto, noto come ALM Package, entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione ufficiale e le sue disposizioni si applicheranno a partire da 24 mesi successivi, con alcune eccezioni specifiche.

Una delle principali novità riguarda le società di calcio. Le nuove regole prevedono controlli stringenti per club, procuratori e sponsor. Secondo il regolamento, le attività dei club di calcio professionistici e degli agenti calcistici sono particolarmente vulnerabili al riciclaggio di denaro a causa della popolarità del calcio, delle somme considerevoli in gioco e delle transazioni transfrontaliere. I club di calcio dovranno adottare misure robuste di antiriciclaggio, tra cui la due diligence sui clienti, per monitorare le transazioni e segnalare quelle sospette.

Il regolamento permette agli Stati membri di esentare, in tutto o in parte, i club di calcio professionistici con un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro dai requisiti di antiriciclaggio, basandosi su un rischio comprovato inferiore di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Uso del contante: il nuovo tetto dell’UE

Un’altra importante novità del regolamento riguarda l’uso del contante. L’articolo 80 del regolamento stabilisce un limite di 10.000 euro per i pagamenti in contante per beni o servizi. Questo limite si applica sia a singole operazioni sia a operazioni multiple che sembrano essere collegate. Gli Stati membri possono adottare limiti inferiori, previa consultazione della Banca Centrale Europea, e devono notificare tali limiti alla Commissione entro tre mesi dall’introduzione.

Il limite non si applica ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscono in qualità professionale, né ai pagamenti o depositi effettuati presso istituzioni di credito o emittenti di moneta elettronica. Gli Stati membri devono garantire l’adozione di misure appropriate, comprese sanzioni, per chi viola il limite stabilito.

Qualora mezzi di pagamento diversi dal contante diventassero indisponibili a livello nazionale per cause di forza maggiore, gli Stati membri possono temporaneamente sospendere l’applicazione del limite e informare immediatamente la Commissione, specificando la durata prevista dell’indisponibilità e le misure per ripristinare la disponibilità dei mezzi di pagamento.

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