Il 31 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la Circolare n. 12, che fornisce dettagliate istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023. La circolare è strutturata come una serie di risposte a domande specifiche.
Possibilità di ravvedimento operoso in caso di errore nella CU
Uno dei quesiti affrontati riguarda la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso in caso di errore o omissione nella trasmissione della Certificazione Unica (CU) all’Agenzia delle Entrate. La Circolare del 19 febbraio 2015, n. 6/E, escludeva tale possibilità, ma la nuova circolare conferma che è ora possibile.
La normativa attuale ha subito diverse modifiche, che hanno aggiornato il quadro sanzionatorio per la trasmissione della CU. Oggi, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applica una sanzione di 100 euro, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta. La sanzione non si applica se la corretta certificazione viene trasmessa entro cinque giorni dalla scadenza. Se la trasmissione avviene entro sessanta giorni, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.
Ravvedimento operoso e nuove indicazioni
Il legislatore ha riconosciuto l’ammissibilità dell’invio della CU oltre il termine legale, sancendo la tardività con specifiche sanzioni graduali. Questo approccio si allinea con i principi generali dell’ordinamento tributario, che includono l’applicazione generale del ravvedimento operoso in assenza di disposizioni contrarie esplicite. Pertanto, le indicazioni fornite nella circolare n. 6/E del 2015 sono superate, rendendo possibile il ricorso al ravvedimento operoso per l’invio tardivo della CU. Se un sostituto trasmette una CU tardiva o rettificata all’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà presentarla al CAF o al professionista abilitato per l’elaborazione o la rettifica della dichiarazione dei redditi.