Novità per le pensioni di invalidità: maggiorazioni e arretrati fino a 2.000 euro

Di Valentina Ambrosetti 4 minuti di lettura
pensioni

Incremento delle pensioni di invalidità da 286,81 euro a 651,51 euro (per 13 mesi) da novembre 2020.

L’INPS ha comunicato l’aumento approvato dal governo, che avrà efficacia dal 20 luglio 2020. Ciò significa che verranno riconosciuti gli arretrati degli ultimi mesi e saranno indirizzati a tutti gli invalidi civili al 100%, dai 18 ai 60 anni, senza attendere il compimento del 60° anno di età.

La Corte Costituzionale ha stabilito che l’aumento sarà rivolto a quelle persone che hanno un inadeguato assegno pensionistico, che non può soddisfare i bisogni più elementari della vita quotidiana.

La Circolare INPS 107 del 23 settembre spiega nel dettaglio chi riceverà l’aumento, quando, l’importo e le forme di pagamento; inoltre spiega che, l’aumento approvato dal governo con decreto di agosto, è già effettivo dal 20 luglio 2020. Ciò significa che negli ultimi mesi verranno riconosciuti gli arretrati ai pensionati aventi diritto.

E ‘quindi in arrivo un assegno una tantum di circa 2.000 euro: gli arretrati degli ultimi giorni di luglio a cui si aggiunge il mancato pagamento di agosto, settembre e ottobre.

A chi verrà corrisposto l’aumento con gli arretrati

La data di efficacia è il 20 luglio 2020, quindi a partire da quella data verranno pagati anche gli arretrati: sarebbe un unico assegno da circa 2.000 euro.
Gli aumenti – precisa l’INPS – interessano solo al 100% le persone con disabilità, compresi ciechi e sordomuti, che hanno un’età compresa tra i 18 ei 59 anni, precedentemente escluse dalla normativa.
Sono altresì esclusi gli invalidi civili parziali e gli invalidi civili totali con reddito superiore ad una certa soglia indicata nella circolare.

Aumento delle pensioni di invalidità e dei limiti di reddito

L’INPS chiarisce quali sono i requisiti:

  • il singolo beneficiario deve avere un reddito proprio non superiore a 469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mesi);
  • il beneficiario coniugato (non legalmente ed effettivamente separato) deve possedere redditi propri per un importo non superiore a 8.469,63 euro e un reddito cumulato con quello del coniuge per un importo annuo non superiore a € 14.447,42.

L’aumento della pensione, per gli aventi diritto, concorre al calcolo complessivo reddituale, per questo motivo, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio ad uno dei due comporti il ​​raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge; ma se, il limite non viene raggiunto, l’importo della maggiorazione da versare ad uno dei coniugi deve tener conto del reddito accumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

Concorrono alla valutazione i redditi di qualsiasi natura, cioè soggetti ad Irpef, tassazione corrente e separata, redditi tassati alla fonte, redditi esenti da Irpef, sia del proprietario che del coniuge.

Invece non concorrono alla valutazione i redditi familiari, la pensioni di guerra, l’incarico corrispondente, l’importo aggiuntivo di lire 300.000 (154,94 euro) previsto dall’art. 70, comma 7, il risarcimento previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili dovute a vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

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