Arrivano importanti novità per la tutela dei dati particolari, anche di quelli sanitari, che avranno un sacco di titolari autonomi. A prevederlo l’articolo 9 del decreto legge n. 139/2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso dicembre: a sottolineare questi cambiamenti il Csel – Centro studi enti locali
Dal CSEL giunge le seguenti precisazioni: “Possono infatti essere trattati ‘nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno’ dal ministero della Salute, dall’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, dall’Istituto superiore di sanità, dall’Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali, dall’Agenzia italiana del farmaco e, relativamente ai propri assistiti, dalle Regioni.
Il Ministero della Salute specifica: “è previsto che, sulla base di un proprio regolamento (decreto ministeriale e non legge), questi sia ‘autorizzato a trattare anche i dati personali non relativi alla salute necessari a garantire l’effettivo perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e l’attuazione del corrispondente intervento di cui alla missione M6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con la decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2021’”.
Cambiamenti anche per telemarketing. La revisione del sistema delle fonti del trattamento dei dati personali, introdotta con la legge di conversione del ‘decreto capienze’ (articolo 9 del decreto legge n. 139/2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso dicembre), infatti, contiene anche una novità che riguarda il traffico di dati telematici e telefonici e che sicuramente incontrerà di più il favore dei cittadini. Viene sdoganata, infatti, spiega Csel, “la possibilità di iscriversi al registro delle opposizioni anche nei casi in cui il telemarketing venga effettuato con intelligenze artificiali (cosa che prima non era prevista). Gli operatori che svolgono telemarketing con queste modalità avranno ora l’obbligo (prima assente) di consultare preventivamente tale registro”.
Anche per il porno ci sono novità: il decreto rafforza la competenza del Garante della privacy al fine di prevenire la diffusione di materiali, foto o video, sessualmente espliciti: “Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini, audio, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali, senza il suo consenso, può rivolgersi, mediante segnalazione, al Garante Privacy. Quest’ultimo, entro 48 ore, può rivolgere avvertimenti, ammonimenti, imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento e infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria a chi abbia fatto un uso illegittimo di questo materiale”.