Potrai consultare le novità nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto in cui è pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio scorso concernenti le novità sulle modalità di investimento del MiSE attraverso il Fondo di sostegno al Venture Capital.
Quali sono le modifiche messe in atto?
Il provvedimento introduce alcune modifiche al decreto 27 giugno 2019. L’obiettivo è quello di espandere il raggio d’azione degli investimenti pubblici anche al Venture Debt e far crescere le definizioni dei fondi di investimento e delle beneficiarie.
I cambiamenti messi in atto:
- Sono definiti come Fondi per il venture capital gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso di cui all’art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- Le operazioni ammissibili sono: l’operazione di acquisizione o l’impegno vincolante di partecipazione o di debito di strumenti finanziari di equity o quasi equity o di strumenti finanziari di equity o quasi equity o, emessi dalle Pubbliche e Medio Imprese e dalle imprese ammissibili oggetto di investimento da parte di Fondi per il capitale di rischio o di Fondi per il debito di rischio;
- Come “debito” si identificano gli strumenti come obbligazioni o debiti orientati al finanziamento di PMI e delle imprese ammissibili oppure attraverso l’erogazione diretta o acquisto di crediti erogati a favore delle medesime PMI e imprese ammissibili;
- per Fondi per il venture debit si intendono gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia ai sensi dell’art. 73, comma 3, del Tuir (DPR 917/1986) o in uno degli Stati membri della UE, che svolgano le loro attività attraverso un intervento di debito a favore di PMI e di imprese ammissibili.
Fondi per il venture capital o Fondi per il venture debt
Il MiSE, attraverso le risorse del Fondo di sostegno al venture capital, opera investendo in uno o più Fondi per il venture capital o in uno o più Fondi per il venture debt, ovvero in uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il venture capital o in Fondi per il venture debt, istituiti e gestiti dalla SGR o da altre società autorizzate da Banca d’Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.
Sono ammissibili anche gli investimenti in Fondi autorizzati in uno Stato dell’Unione Europea o aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo.