Per questo 2022 la CIG sarà estesa a diverse categorie di lavoratori e anche per gli apprendisti
Da quest’anno, la Cassa integrazione ordinaria viene allargata ai lavoratori a domicilio e a tutti i contratti di apprendistato (nel 2021 era prevista solo per l’apprendistato professionalizzante e per persone che avevano lavorato 90 giorni). Ora è stata allargata anche ai dipendenti con anzianità minima di servizio di 30 giorni. Per quanto riguarda la CIG e l’apprendistato, nel 2022 è previsto che la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non devono pregiudicare il completamento del percorso formativo. Per CIGS per gli apprendisti è anche previsto che l’azienda non deve essere per forza in crisi aziendale e tutte le imprese possono stipulare contratti di solidarietà se hanno almeno un dipendente.
Per i settori e per le imprese non coperte da Cassa integrazione ordinaria sono stati introdotti fondi bilaterali che assicurano tutele al rapporto di lavoro e tali fondi sono estesi a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti. L’importo dell’assegno non può essere più basso della cassa integrazione. L’assegno ordinario viene garantito per un massimo di 13 settimane per le imprese fino a 5 dipendenti, 26 settimane per le imprese da 6 dipendenti, 15 settimane e fino a un massimo di 26 settimane per le imprese con più di 15 dipendenti.
Per le imprese con più di 15 dipendenti i fondi prevedono l’erogazione della CIGS.
Nella Legge di Bilancio 2022 si precisa che l’assegno è pari all’80% della retribuzione per le ore non lavorate e si applica dal 1° gennaio 2022 lo scaglione massimo (come da Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148). Se si svolge un lavoro durante la CIG (sia come dipendente che come autonomo), per contratti inferiori a 6 mesi si sospende la prestazione per la durata fino al suo termine. Per contratti di durata superiore a 6 mesi non si avrà diritto all’ammortizzatore per le giornate di lavoro effettuate.
Inoltre sarà introdotto un meccanismo premiale per le aziende che utilizzano meno la Cassa integrazione ordinaria. Dal 2025, il contributo per chi la chiede senza averla utilizzata per almeno 24 mesi, è: ridotto al 6% rispetto all’attuale 9% della retribuzione globale fino a 52 settimane in un quinquennio mobile; abbassato al 9% rispetto all’attuale 12%, fra 52 e 104 settimane.
Previsto il pagamento diretto INPS con l’obbligo del datore di lavoro di trasmettere all’Istituto tutti i dati necessari entro il secondo mese successivo a quello d’integrazione salariale o a 60 giorni dall’autorizzazione.