L’articolo 1129 del codice civile italiano disciplina la nomina e la revoca dell’amministratore di condominio, ma non tratta esplicitamente la “conferma” dell’amministratore già in carica dopo la scadenza del mandato, una lacuna normativa che ha creato un dibattito sia tra gli studiosi che in ambito giurisprudenziale, portando a diverse interpretazioni.
La normativa prevede che l’amministratore resti in carica per un anno, con possibilità di proroga automatica per un altro anno, salvo delibera di revoca e alla fine del secondo anno, è necessaria una nuova nomina per proseguire l’incarico.
La Conferma come nuova nomina
Una corrente minoritaria della giurisprudenza sostiene che la conferma dell’amministratore, essendo una continuazione del rapporto fiduciario (intuitus personae), richieda solo una maggioranza semplice come previsto dall’articolo 1136 c.c., ma l’opinione maggioritaria considera la conferma come una nuova nomina, richiedendo quindi gli stessi quorum di validità della nomina iniziale. Wuesto significa che per confermare l’amministratore sono necessari la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi).
La nullità della nomina senza specifica del compenso
Un aspetto cruciale riguarda la specifica del compenso dell’amministratore. L’articolo 1129, comma 14, del codice civile stabilisce che la nomina è nulla se non viene indicato analiticamente il compenso dell’amministratore sia alla prima nomina che ai successivi rinnovi e deve essere inclusa nella delibera di nomina, altrimenti la nomina è nulla.
La semplice indicazione del compenso nel bilancio preventivo non è sufficiente poiché rappresenta solo una stima delle spese future e non un obbligo contrattuale.
La giurisprudenza ha chiarito che una nomina è valida solo se il verbale dell’assemblea richiama in allegato un preventivo dettagliato dell’amministratore, includendo tutte le informazioni richieste dalla legge e la nullità della nomina senza la specifica del compenso non può essere sanata da successivi atti conformi. Una delibera successiva che rispetti i requisiti dell’articolo 1129 c.c. sarà considerata un atto autonomo con effetti a partire dalla sua adozione.