Nessun beneficio fiscale per la prima casa se utilizzata in modo promiscuo: la stretta della Cassazione

Di Gianluca Perrotti 3 minuti di lettura
Corte di Cassazione
Sergio D’Afflitto, CC BY-SA 3.0 IT, via Wikimedia Commons

L’agevolazioneprima casa” per l’acquisto⁤ di un⁤ immobile nel proprio ⁢comune di residenza ha subito ‍una stretta da parte della Corte di Cassazione. ⁢Secondo l’ordinanza n.30585‌ del 3 novembre scorso, l’idoneità dell’immobile pre-posseduto per beneficiare del “bonus prima casa” deve ​essere valutata non solo dal profilo oggettivo, ma⁤ anche da quello soggettivo.

La titolarità ⁤di un immobile ad uso promiscuo, cioè adibito sia ⁤ad abitazione ⁣che ad altre finalità, non preclude automaticamente‌ la possibilità di usufruire dell’agevolazione.‌ La Corte‌ di Cassazione ha precisato che l’immobile pre-posseduto‍ può‍ comunque essere utilizzato come abitazione, quindi non sempre sarà possibile usufruire del beneficio fiscale.

La sentenza della Cassazione

La sentenza della Cassazione si basa sulle disposizioni di legge che ​hanno definito le agevolazioni per l’acquisto della prima casa. La legge n. 549/1995 stabilisce ⁢che per fruire ⁣delle agevolazioni, l’acquirente non può essere titolare di ⁤diritti di proprietà, uso ⁤e abitazione di ​un’altra abitazione nel⁣ territorio del comune in ⁤cui si trova l’immobile da acquistare.

Questa non è la prima volta che la Cassazione si pronuncia su questa questione. Una precedente sentenza (civile sez.​ VI⁣ n.29365/2022) aveva ribadito‌ che il possesso di una prima abitazione nel medesimo comune può costituire un ostacolo all’ottenimento delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di un’altra‍ casa, ma solo‍ se ‌la prima‌ risulta ⁣idonea a soddisfare le esigenze abitative.

Dove si applica la norma

È⁢ importante sottolineare che queste restrizioni riguardano solo l’acquisto di ⁢un immobile nel proprio comune di residenza. Se si desidera beneficiare ​dei vantaggi del‌ “bonus prima⁣ casa” per un immobile situato in un altro comune, queste‍ limitazioni non si applicano.

In conclusione, la recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ‌stabilito‌ che non è possibile godere ⁣delle agevolazioni “prima casa” ‌per ⁣un immobile⁣ posseduto nello stesso comune di residenza, ⁣anche se⁤ qualificato ​a uso promiscuo. Questa sentenza, insieme alla ⁢legge n. ‍549/1995,⁤ delimita il perimetro applicativo dei ⁤vantaggi fiscali legati all’acquisto‍ della prima casa.‍ È importante tenere presente queste restrizioni nel caso si stia valutando l’acquisto di una nuova abitazione⁣ nel proprio comune di residenza.

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