Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la nuova modulistica per presentare la domanda di sospensione del mutuo, tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, il cosiddetto Fondo Gasparrini.
Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello potrà essere compilato direttamente online e inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.
Cos’è e come funziona il Fondo di solidarietà per i mutui
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è stato istituito nel 2007 e ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250mila euro, contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
Il Fondo sostiene anche il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione. Fino al termine dell’emergenza sanitaria, inoltre, per l’accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) e sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché abbiamo regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi.
Chi può beneficiarne con l’emergenza Covid-19
In occasione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia di Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata alle seguenti categorie di beneficiari:
- i lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
- i lavoratori autonomi e liberi professionisti (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto legge n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza da Covid-19.
Gli altri beneficiari già previsti dalla legge
Restano valide le altre casistiche di temporanea difficoltà economia già precedentemente previste per l’accesso al Fondo, ovvero:
- la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- la cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” del Codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- la morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
Come fare domanda
Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo.
Per fare richiesta di sospensione delle rate, va compilato e consegnato alla propria banca il modulo per la richiesta della sospensione che potete scaricare qui.
Articolo originale di Quifinanza.it.