Occorre compilare modelli specifici per presentare la domanda di esonero contributi INPS per l’anno bianco autonomi previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (comma 20, legge 178/2020) e regolamentato dal decreto ministeriale del Lavoro 82/2021.
Ad anticiparlo l’INPS – Istituto previdenziale con la Circolare 124/2021, che conferma anche la scadenza per le domande andranno da presentare in via telematica, entro il 30 settembre e anticipa tutte le indicazioni su aventi diritto, contributi per i quali spetta l’esonero, modalità di calcolo, compatibilità con altre indennità e cause di esclusione.
Esonero per iscritti INPS
- Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Sono esclusi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura per l’attività di amministratore in società di capitali.
- Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, limitatamente agli autonomi (che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Dpr 917/1986), e agli operatori sanitari già collocati in pensione.
Requisiti per esonero INPS
- Iscrizione INPS precedente al primo gennaio 2021.
- Reddito fino a 50mila euro: per artigiani e commercianti, il reddito è l’imponibile dichiarato nel quadro RR, sezione I o II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche. Per coltivatori diretti, coloni e mezzadri rilevano i redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla Gestione, compresi quelli derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile.
- Calo del fatturato o dei corrispettivi 2020 pari ad almeno il 33%: il requisito non rileva per gli iscritti nel 2020 e con inizio attività nel medesimo anno. Nel caso in cui il soggetto beneficiario dell’esonero svolga l’attività in più studi professionali o in più società, il requisito dovrà essere verificato sul codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l’attività stessa; mentre, in caso di esercizio di attività individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale.
- Regolarità contributiva: è verificata direttamente dall’INPS al primo novembre 2021. Come ha chiarito il decreto attuativo ministeriale, valgono tutti i contributi versati entro il 31 ottobre 2021. Quindi, per essere chiari, si può presentare la domanda validamente, entro il 30 settembre, anche se mancano da pagare quote contributive, che però devono essere saldate entro la fine del successivo mese di ottobre.
- Assenza di contratto subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità.
- Assenza di pensione diretta: l’esonero è compatibile solo con l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 222/1984, e con emolumenti corrisposti dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.