Mini guida agli abusi edilizi prima del 110%

Di Antonia De La Vega 3 minuti di lettura

Mettere in ordine le proprie case e fare la Cila e le sanatorie è diventata “la moda” del momento. L’incentivo è stato offerto dalla possibilità di accedere al 110%. Gli italiani non vogliono proprio perdere questa occasione

Come verificare se il nostro immobile è in regola?
Il punto di partenza è il rilascio di un certificato di conformità urbanistica, che permetterà di verificare se l’immobile presenta una difformità o una serie di abusi. Il certificato di conformità per lo sviluppo urbano è il documento che attesta la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile e il titolo edilizio con cui è stato realizzato. Grazie a questa documentazione sarà possibile stabilire se l’immobile è in regola  ma soprattutto il grado di infrazione. Se l’immobile ha abusi importanti occorre dimenticare la possibilità di accedere al bonus del 110%, ma se le irregolarità sono piccole ( ovvero il 2%) le porte sono aperte. Ci viene infatti in soccorso una vecchia sentenza della Commissione Tributaria dell’Emilia Romagna (sent. n. 42/14/2008).

Per capire chi proprio non potrà accedere alle agevolazioni fiscali  occorre studiare attentamente l’articolo 49 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Ne riportiamo un breve estratto. 

Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

È fatto obbligo al comune di segnalare all’amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui all’articolo 24, ovvero dall’annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.

Il diritto dell’amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.

In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.

(Fonte Testo unico edilizia, PARTE I, Titolo IV “Vigilanza sull’attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni”, Capo III – Disposizioni fiscali)

 

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