L’Iva non può essere rimborsata senza territorialità

Di Redazione FinanzaNews24 3 minuti di lettura
Fisco, tasse e tributi

(QuiFinanza.it) Quali sono le operazioni fuori campo Iva? Come devono essere gestite le operazioni verso soggetti passivi che non hanno una sede in Italia? A fare il punto della situazione ci ha pensato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24507 dell’11 agosto 2023, che è partita dall’analisi di un caso specifico.

È a tutti gli effetti un’operazione fuori campo Iva quella che vede coinvolta una società con sede in Spagna, soggetto passivo non stabilito in Italia, che ha acquistato delle insegne pubblicitarie su alcuni edifici nel nostro paese. Quella che stiamo analizzando, inoltre, non risulta essere una prestazione di servizi immobiliari, riconducibili all’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972. Viene, quindi, esclusa la territorialità della prestazione. L’Iva, a questo punto, non deve essere applicata nelle fatture che vengono emesse dagli operatori italiani. L’imposta sul valore aggiunto, però, non può costituire oggetto di rimborso.

Operazioni con soggetti stranieri

L’ordinanza n. 24507 della Corte di Cassazione prende spunto da un caso specifico. Una società con sede a Barcellona ha avanzato una richiesta di rimborso Iva relativamente a delle operazioni effettuate nel 2010. Alla società era stata addebitata l’imposta da alcune aziende italiane per l’installazione di alcune insegne luminose su alcuni immobili in Italia.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate, in prima istanza, fu un gentile diniego. L’AdE ritenne che le prestazioni effettuate dovessero essere escluse dal campo di applicazione Iva perché mancava il requisito territoriale, così come previsto dall’ ex articolo 7-ter del Dpr n. 633/1972. Non avendo una stabile organizzazione in Italia e nemmeno un rappresentante fiscale nel nostro paese, la società spagnola aveva diritto a corrispondere l’Iva utilizzando il meccanismo dell’inversione contabile.

L’istanza di rimborso

A seguito di un’analisi delle fatture, che erano state allegate direttamente all’istanza di rimborso, emerge che i documenti erano stati emessi da alcuni operatori italiani titolari di partita Iva. E che le stesse erano relative all’attività di installazione di insegne luminose presso alcune strutture immobiliari di varie concessionarie automobilistiche con sede in Italia. Altre fatture, invece,


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