Parliamo di ricostituzione pensione: ovvero un ricalcolo dell’assegno previdenziale a seguito di riconoscimento o novità sulla contribuzione utile ai fini del nuovo conteggio
La normativa di riferimento è l’articolo 5 del Decreto Presidente della Repubblica 488/1968, che ha lo scopo di: “mantenere indenne il lavoratore da ritardi dei datori di lavoro nell’adempimento dei propri obblighi assicurativi, [tutelarlo] da eventuali difficoltà incontrate nel procurarsi la documentazione necessaria per l’accreditamento dei contributi figurativi [e di conteggiare] i contributi versati in ritardo come se fossero stati versati anteriormente alla data di decorrenza della pensione”.
La ricostituzione della pensione permette di aumentare l’importo dell’assegno previdenziale richiedendo all’INPS che nel conteggio vengano accreditati nuovi contributi (versati e dovuti) in data successiva a quella della originaria decorrenza pensionistica.
Nel dettaglio, la ricostituzione della pensione è dovuta ai dipendenti pubblici e privati nei seguenti casi: accreditamento di contribuzione non valutata in prima liquidazione, esclusione di contribuzione già valutata in prima liquidazione e modifica del valore retributivo e/o contributivo già considerato in prima liquidazione.
La ricostituzione è quindi semplificando una sorta di “ricalcolo della pensione” che avviene nel caso in cui si verifichino cambiamenti sui vecchi contributi versati. In alcuni casi l’operazione è effettuata d’ufficio dall’ente pensionistico, in altri qualora su richiesta, ad esempio dopo un riscatto di laurea o dei contributi.
Occorre fare un distinguo: la ricostituzione della pensione è diversa dal supplemento. In questo secondo caso si conteggiano i contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione, mentre con la ricostituzione si ottiene la valorizzazione di quelli versati prima ma non ancora riconosciuti e/o conteggiati. Una volta ottenuta la ricostituzione, l’assegno è riliquidato dalla data di decorrenza originaria, secondo le norme in base alle quali essa è stato calcolato (applicando i coefficienti di perequazione dall’origine). Pertanto, è anche possibile che questo determini il passaggio da una pensione con sistema misto a un sistema retributivo (ad esempio, se si riscattano periodi antecedenti il 1996).