L’integrazione fino al 2% da luglio a dicembre 2022

Di Antonia De La Vega 2 minuti di lettura
rapporto inps

Busta paga, tredicesima e l’INPS chiarisce che l’integrazione dell’esenzione tasse 1,2% in busta paga solo 2022 dello 0,8% è riconosciuta anche nei rispettivi mesi da gennaio a giugno 2022 , se erogato dal periodo di pagamento da luglio 2022. L’integrazione fino al 2% da luglio a dicembre 2022 spetta anche sui ratei di tredicesima erogati nelle mensilità.

La normativa di riferimento

I dettagli nel messaggio INPS n. N° 4009 del 7 novembre 2022: “Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Aumento di 1,2 punti percentuali dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Ulteriori chiarimenti inerenti alle istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens”

Esonero e contributi IVS

Il riferimento al beneficio concerne  i periodi di pagamento dal 1 luglio al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima mensilità : L’esenzione da parte dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e in relazione alla perdita del mantenimento familiare (contributo IVS), a carico del dipendente, è prevista dall’articolo 1, comma 121, legge 234/2021, n. 234, con un incremento di 1,2 punti percentuali. Questa esenzione elimina essenzialmente alcune delle tasse sui salari lordi aumentando la normale busta paga netta.

A tal fine, i datori di lavoro che hanno versato il tredicesimo rateo corrispondente al periodo gennaio-settembre 2022 (luglio-settembre) cl.121 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 – tredicesimo mese di maturazione) nei flussi da ottobre a dicembre.

Casi particolari

Ai dipendenti della Pubblica Amministrazione che hanno cessato/sospeso l’attività nel periodo gennaio-giugno 2022 è riconosciuto un beneficio del 2%.
Per i lavoratori in servizio dopo il mese di giugno, l’importo dell’assistenza e dei moduli di rendicontazione sono indicati nel messaggio n. 3499/2022.
Per gli imprenditori agricoli, le disposizioni integrate dalla circolare n. 43/2022 e messaggio n. 3499/2022.
I dettagli nel messaggio INPS n. N° 4009 del 7 novembre 2022

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