Un contratto di locazione è un contratto in base al quale una persona trasferisce un bene a un’altra per un determinato periodo di tempo. Se possibile, il disponente deve pagare una somma di denaro, che viene pagata periodicamente. Il mondo della locazione immobiliare è spesso complesso e sfaccettato. Nello specifico, si va ad analizzare cosa succede nel caso in cui si debba cedere il contratto.
Le parti del contratto possono stabilire in esso la presenza di una clausola speciale, che può prevedere la cessione del contratto a terzi in qualsiasi momento. Pertanto, l’affidamento di un contratto di locazione può avvenire in qualsiasi momento purché nel contratto sia prevista una clausola, tenendo sempre presente che il contratto di locazione non potrà mai superare i 30 anni.
Per gli immobili residenziali il contratto deve avere una durata minima di 4 anni per le locazioni libere e di 3 anni per le locazioni concordate.
Mentre per gli immobili destinati ad uso commerciale è previsto un contratto della durata di almeno 6 anni.
Disposizioni in caso di cessione del contratto
La legge n. 392/1978, che disciplina i contratti di locazione, detta specifiche norme vincolanti per la locazione di immobili urbani. Questa disposizione, in particolare, è stata introdotta per tutelare la posizione di un inquilino che si trova di fronte alla possibilità di trasferire ad altri un rapporto giuridico per ragioni sociali o economiche. In particolare, sia per gli alloggi in locazione che per quelli non residenziali, la cessione del contratto di locazione è prevista per legge in caso di morte o scomparsa del conduttore, cessione dell’azienda e vendita dell’immobile. immobile locato. In tali casi non viene preso in considerazione il consenso del contribuente trasferito, ovvero del locatore.
Cessione su immobili ad uso residenziale
Nella locazione di locali residenziali in base all’art. 6 della Legge n. 392/78, in caso di decesso del conduttore, il contratto è assunto dal coniuge, eredi e parenti, nonché dai parenti dei coniugi che convivono abitualmente con lui. Il diritto è stato esteso ai conviventi con sentenza della Corte Costituzionale p. 404/98.
In caso di separazione giudiziale, scioglimento del matrimonio o cessazione della sua validità in via civile, il contratto passa all’altro coniuge, se il giudice ha concesso il diritto di abitare nell’abitazione familiare. In caso di residenza separata per mutuo consenso o invalidità del matrimonio, l’altro coniuge diventa erede del conduttore, se è d’accordo.
Cessione su immobili per uso non residenziale
In un contratto di locazione per uso diverso da quello residenziale, ai sensi dell’articolo 37 della Legge 392/78, dopo il decesso del conduttore, che per eredità o precedenti rapporti (ad esempio, societario) a seguito di un determinato data precedente alla morte, hanno il diritto di continuare l’attività (anche se successivamente decidono su un’altra attività o recidono dal contratto).