Licenziamenti: giunti allo sblocco

Di Redazione FinanzaNews24 3 minuti di lettura
licenziamento

Eliminato da novembre il divieto di licenziamento per servizi, piccole imprese, artigianato e tessile, abbigliamento e pelletteria.

Il blocco dei  licenziamenti era valido in alcune aziende dove il blocco permaneva fino al 31 ottobre 2021: dal 1° novembre possono essere di nuovo licenziati il personale di aziende del terziario, piccole imprese, ma anche artigianato, tessile, abbigliamento e pelletteria.

Il lockdown è proseguito da febbraio 2020 per mitigare il drammatico impatto della crisi Covid sul mercato del lavoro, prorogato più volte e finalmente giunto al capolinea, ma con la contestuale introduzione di nuovi ammortizzatori sociali di emergenza: in particolare, l’esenzione riguarda i licenziamenti collettivi e individuali per un ragionevole motivo oggettivo. L’ordinanza fiscale legata alla Legge di Bilancio 2022 stabilisce ulteriori periodi monetari di Covid, il cui utilizzo dura fino al 31 dicembre 2021. Nuove tranche potranno essere utilizzate dopo il 31 ottobre 2021. Nello specifico vale per i datori di lavoro privati ​​che sospendono o riducono il proprio lavoro a causa di eventi legati alla pandemia, si tratta di:
13 settimane di Fondi di Riserva Eccezionale (CIGD) per il settore terziario, commercio, artigianato e giornalisti (dopo 28 settimane sono già state utilizzate);
9 settimane di cassa integrazione ordinaria (CIGO) senza contributi aggiuntivi per il settore tessile, abbigliamento e pelletteria (dopo 17 settimane già usufruite).

In pratica, secondo la normativa vigente, i datori di lavoro che utilizzano queste nuove settimane di cassa Covid non possono licenziare a meno che non vi siano accordi collettivi di contrattazione con i sindacati che prevedano il prepensionamento con incentivo al licenziamento, o nei casi di cessazione definitiva dell’attività o la sua liquidazione. Per i nuovi licenziamenti, l’INPS ha lanciato una nuova piattaforma unificata per la gestione delle pratiche e per le paghe. La richiesta deve essere inviata entro il mese successivo all’inizio della sospensione o della riduzione delle attività coperte dall’assicurazione sociale. Tuttavia, nel primo mese, la richiesta deve essere effettuata entro il 30 novembre.

Il datore di lavoro può anticipare le cure o richiedere il pagamento diretto all’INPS presentando tutta la documentazione di pagamento o saldo entro lo stesso termine.

Condividi questo articolo
Exit mobile version