(Money.it) Consorzio nato nel 2000 su iniziativa di una serie di case discografiche Scf Srl svolge attività di gestione e intermediazione per i propri consorziati a tutela della registrazione discografica, da intendersi come l’incisione su supporto musicale dell’opera.
Nei casi di musica non dal vivo ma registrata, oltre al compenso per i diritti d’autore è dovuta anche una somma per i cosiddetti «diritti connessi» in favore dei produttori di supporti fonografici e agli artisti interpreti o esecutori dei brani.
La stessa legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941 numero 633, riconosce al produttore di fonogrammi (articoli dal 72 al 73-bis) il diritto a un compenso per l’utilizzazione degli stessi a scopo di lucro, mentre un equo compenso è dovuto in caso di utilizzazione non a scopo di lucro.
Il produttore di fonogrammi è pertanto un soggetto distinto rispetto ad artisti, interpreti ed esecutori, tutelati invece dalla Siae. Scf è il soggetto che gestisce la raccolta e la distribuzione dei compensi dovuti a produttori discografici e artisti, legati all’utilizzo in pubblico di musica registrata.
Il consorzio rappresenta, si legge sul sito «scfitalia.it», la «quasi totalità del mercato discografico nazionale», per un totale di oltre 20 milioni di brani e quasi 500 produttori. Scf incassa inoltre i diritti connessi anche per conto degli artisti interpreti ed esecutori «grazie a un accordo con Nuovo Imaie e Itsright».
Analizziamo in dettaglio cos’è la licenza Scf 2023, chi deve pagarla e quali differenze ci sono con la Siae.
La legge sul diritto d’autore
La Legge numero 633/1941 all’articolo 72 dispone che, fatti salvi «i diritti spettanti all’autore», il produttore di fonogrammi ha «il diritto esclusivo» di:
- autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
- autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi;
- autorizzare il noleggio e il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi (tale diritto non si esaurisce con la vendita o la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari);
- autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico).
Il successivo articolo 73 riconosce in favore del produttore di fonogrammi e degli artisti interpreti ed esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, un determinato compenso.
La somma in questione è dovuta per l’utilizzazione a scopo di lucro dell’opera, a mez
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