La Legge di bilancio 2024 ha introdotto importanti novità riguardanti la tassazione della cessione onerosa dell’usufrutto e degli altri diritti reali di godimento. Con il nuovo quadro normativo, tali cessioni vengono considerate un’attività speculativa e, quindi, sono soggette a una tassazione diversa rispetto alla cessione del bene immobile nella sua interezza.
Impatto della Legge sull’imposta sul reddito
Secondo la Legge di bilancio 2024, la cessione dei diritti reali di godimento concorre alla determinazione del reddito imponibile come reddito diverso. L’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta costituisce reddito imponibile e concorre al reddito complessivo per aliquote progressive.
Calcolo della plusvalenza e spese deducibili
Per il calcolo della plusvalenza, vale quanto disposto dall’articolo 71 del TUIR, che prevede che i redditi imponibili siano costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Tuttavia, il costo di acquisto non può essere decurtato dal corrispettivo percepito per la cessione del diritto di godimento.
Esenzione per il possesso del bene immobile
È importante sottolineare che la cessione onerosa dei diritti reali di godimento non può beneficiare dell’esenzione prevista per il possesso del bene immobile da oltre cinque anni, poiché tale beneficio riguarda solo la cessione per intero del bene immobile.
Differenziazione di trattamento fiscale criticata dalla dottrina
La nuova disciplina fiscale ha generato diverse critiche da parte della dottrina, che contesta la differenziazione di trattamento tra la cessione di un bene immobile e la cessione dei diritti parziali di godimento. Al momento non sono previste ipotesi di ammorbidimento della normativa in vigore.