Legge 104 e congedo straordinario prima della convivenza

Di Antonia De La Vega 3 minuti di lettura
e congedo straordinario prima della convivenza

Come detto nel precedente articolo i titolari dei benefici previsti dalla Legge 104 sono le persone appartenenti a determinate categorie protette che presentano carenze fisiche, psichiche o sensoriali di gravità tale da ostacolare la vita sociale, lavorativa o relazionale. I nostri lettori ci hanno chiesto molte informazioni in tal senso che approfondiremo questa domenica. Abbiamo iniziato con  le info sulla patente, parlato di agevolazioni IVA,  di agevolazioni per i caregiver. Ora parliamo di legge 104 e congedo straordinario prima della convivenza

Ai caregiver con disabilità grave è concessa una licenza di emergenza di due anni anche senza convivenza al momento della domanda. Anche un figlio non convivente al momento della domanda può usufruire di due anni di congedo straordinario per assistere un genitore disabile in gravi condizioni, ai sensi della Legge 104: lo ha stabilito una sentenza della Corte Costituzionale emessa dall’Inps con apposita circolare pratica.

Per utilizzare il congedo, il figlio non ancora convivente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso. Ricordiamo chi sono i parenti caregiver che hanno diritto al congedo straordinario di due anni previsto dalla legge 104/1992:

Chi ne ha diritto?

  • coniuge (anche in unione civile) convivente;
  • padre o madre, anche adottivi o affidatari: solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
  • figli conviventi: limitatamente al caso in cui il coniuge ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • fratelli o sorelle conviventi: nel caso in cui coniuge, entrambi i genitori, e figli conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • parente o affine entro il terzo grado convivente: il coniuge, entrambi i genitori, i figli e i fratelli siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità (è la novità introdotta dalla sopra citata sentenza): la convivenza deve essere instaurata successivamente, e il coniuge, entrambi i genitori, i figli e i fratelli o sorelle conviventi , i parenti o affini entro il terzo grado conviventi, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

 

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