Come detto nel precedente articolo i titolari dei benefici previsti dalla Legge 104 sono le persone appartenenti a determinate categorie protette che presentano carenze fisiche, psichiche o sensoriali di gravità tale da ostacolare la vita sociale, lavorativa o relazionale. I nostri lettori ci hanno chiesto molte informazioni in tal senso che approfondiremo questa domenica. Abbiamo iniziato con le info sulla patente, parlato di agevolazioni IVA, di agevolazioni per i caregiver, di congedo straordinario prima della convivenza e permessi durante lo smart working. Ora parliamo di legge 104 e caregiver con part time verticale
Rettifica INPS sui permessi Legge 104: nel part-time verticale o misto superiore al 51% il calcolo è pieno e non si applicano riduzioni proporzionali. I permessi 104 per caregiver o disabili, ovvero i tre giorni retribuiti al mese spettanti ai lavoratori che usano la Legge 104/92 (ex art. 33, commi 3 e 6, della L. 104/92), non devono essere riproporzionati in caso di contratto part-time verticale o misto che preveda una percentuale della prestazione lavorativa superiore al 50% rispetto al tempo pieno: lo ha chiarito ancora una volta l’INPS, con la Circolare 45/2021. In questi casi i permessi sono riconosciuti per intero ai:
La precisazione si applica sia ai lavoratori che ai lavoratori con disabilità grave e ai loro accompagnatori, e si applica alle ferie retribuite mensili (non giornaliere).
L’aspetto che si affronta è quello di correggere parzialmente l’utilizzo di questi permessi 104 per caregiver o utenti diretti, in particolare per quanto riguarda la variazione della proporzione di giorni di ferie e ore di fruizione, che si attiva solo nei casi di part time verticale (con la limitazione dell’attività lavorativa a più giorni al mese). Alla luce della Circolare sono state riviste dall’Ente deputato le precedenti istruzioni e rettificate le modalità di calcolo e fruizione dei permessi 104 per caregiver o lavoratori con disabilità grave nei casi di attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese: le precedenti regole risalivano al 2018 (Messaggio 3114/2018) dopo le quali erano intervenute successive sentenze di Cassazioni e relativi chiarimenti ministeriali, a cui nelle scorse settimane si è dunque adeguata anche l’INPS.