Le principali novità del testo unico assicurazione infortuni dell’INAIL: i dettagli

Di Barbara Molisano 4 minuti di lettura
Palazzo INAIL
Palazzo INAIL - Blackcat, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

A distanza di cinque anni dalla sua prima pubblicazione, l’INAIL ha reso disponibile una versione aggiornata del Testo Unico Infortuni sul proprio sito internet. L’edizione aggiornata, denominata “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – d.p.r. 1124/1965 – Proposta di Lettura integrata“, integra tutte le modifiche normative fino ad agosto 2023.

L’aggiornamento di agosto 2023 include rilevanti innovazioni introdotte dal DLgs. 29 agosto 2023 n. 120, che apporta disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi del 28 febbraio 2021 nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Tra le modifiche più significative, si evidenziano le novità relative all’assicurazione obbligatoria dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, a partire dal 1° luglio 2023, come stabilito dagli articoli 34 e 37 del DLgs. 36/2021 (cfr. circ. INAIL n. 46/2023).

Un altro aspetto rilevante della nuova versione riguarda l’estensione della tutela assicurativa attraverso le modifiche all’articolo 4 del Testo Unico. Tradizionalmente, il requisito soggettivo per la tutela assicurativa doveva andare di pari passo con il requisito oggettivo di cui all’articolo 1. Tuttavia, negli ultimi anni è stato talvolta sufficiente per l’assicurazione.

Un esempio significativo è l’articolo 66 comma 4 del DL 73/2021, che riguarda l’assicurazione INAIL nel mondo dello spettacolo. I decreti applicativi stabiliscono una presunzione legale di pericolosità per le attività svolte dai lavoratori dello spettacolo, integrando le attività protette individuate all’articolo 1 del DPR 1124/65 e l’elenco delle persone assicurate contenuto nell’articolo 4 del medesimo decreto (cfr. circ. INAIL n. 11 del 24 febbraio 2022).

Il testo in due versioni

Il nuovo Testo Unico si distingue anche per la sua struttura, che comprende due versioni: nella prima parte viene presentato il risultato finale del lavoro di lettura integrata, facilitando una rapida e semplice consultazione. La seconda parte, invece, offre la versione originale del decreto con l’evidenza delle modifiche e integrazioni apportate, utile per chi desidera approfondire il percorso evolutivo delle norme.

Il testo illustra i complessi percorsi normativi che hanno portato all’estensione della tutela assicurativa a nuovi soggetti. Ad esempio, si menziona il percorso per l’assicurazione dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Inoltre, si evidenzia l’estensione della tutela assicurativa agli studenti e al personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, avvenuta con l’articolo 18 del DL 48/2023. Va ricordato che quest’ultima misura ha carattere provvisorio, operando sperimentalmente per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024.

La possibilità di consultare sia la versione integrata che quella originale con le modifiche evidenziate rende il testo particolarmente utile per approfondire l’evoluzione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Articolo 28: mancato invio retribuzioni e accertamenti INAIL

Un’ulteriore novità riguarda l’ultimo comma dell’articolo 28 del Testo Unico, che disciplina il comportamento dell’INAIL in caso di mancato invio del foglio salari. In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, l’Istituto assicuratore può procedere direttamente all’accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l’accertamento stesso, oppure effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell’ultimo periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell’Istituto assicuratore sia per il premio sia per le sanzioni civili, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso.

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