Il DL n. 19 pubblicato in GU n. 52 del 2 marzo 2024, noto come Decreto PNRR, porta importanti novità per il pignoramento presso terzi. In particolare, l’articolo 25 del DL introduce cambiamenti significativi relativi al codice di procedura civile, con particolare attenzione agli articoli 546 e 551 bis.
Obblighi del terzo: le nuove regole del pignoramento
Una delle principali modifiche riguarda l’articolo 546, che stabilisce che il terzo, dal momento in cui gli viene notificato l’atto di pignoramento, è soggetto agli obblighi previsti dalla legge. Tale disposizione si applica nei limiti dell’importo del credito precettato, con delle specifiche graduatorie in base all’ammontare del debito.
Efficacia del pignoramento dei crediti del debitore verso terzi
Il nuovo articolo 551 bis disciplina l’efficacia del pignoramento dei crediti del debitore verso terzi. Si prevede che tale pignoramento perda efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo, a meno che non intervengano specifiche circostanze come l’ordinanza di assegnazione delle somme o la chiusura anticipata del processo esecutivo.
Inoltre, al fine di conservare l’efficacia del pignoramento, il creditore pignorante o il creditore intervenuto può notificare una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio. Tale dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie e essere depositata entro dieci giorni dalla notifica.