Le novità 2021 sul credito d’imposta per beni strumenti: cumulabilità, calcolo IVA, soggetti ammessi.

Di Antonia De La Vega 3 minuti di lettura

Di seguito vi presentiamo alcune novità 2021 sul credito d’imposta per beni strumenti nuovi per le spese dal 15 novembre 2020: cumulabilità, calcolo IVA, soggetti ammessi

Cambiati i termini per il credito d’imposta per beni strumenti nuovi ci sono però altri chiarimenti nella Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate sull’agevolazione fiscale per investimenti in beni strumentali nuovi, come modificato dalla legge di Bilancio 2021. Ricordiamo che il Piano Transizione 4.0 è l’iniziativa con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, con le risorse stanziate dalla Legge di Bilancio collegata al PNRR (pari ad oltre 24 miliardi di euro per il biennio 2021-2022), incentiva l’innovazione e l’Industria 4.0 concedendo agevolazioni fiscali in forma di credito d’imposta sugli investimenti effettuati dalle imprese in beni materiali e immateriali, per il momento da utilizzare esclusivamente in compensazione. Il Piano Transizione 4.0 ha rinnovato le precedenti agevolazioni a sostegno degli investimenti innovativi e la trasformazione digitale delle imprese italiane per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022. Occhio però alla data d’acquisto perché per accedere alle novità del 2021, la data del bene materiale deve essere a posteriori al 15 novembre.

Di seguito vi presentiamo alcune novità del 2021:

  • l’ampliamento dell’ambito oggettivo dell’agevolazione ai beni immateriali 4.0;
  • l’incremento della misura del credito secondo la  tipologia degli investimenti e del periodo;
  • l’ampliamento del limite massimo di investimenti ammissibili;
  • le regole per la compensazione del credito con la finalità di accelerarne la fruizione;
  • l’utilizzo in compensazione in un’unica quota annuale per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0 anche da parte dei soggetti con un volume di ricavi o compensi sopra i 5 milioni di euro (novità prevista dal Sostegni bis, articolo 20 dl 73/2021).

L’agevolazione è utilizzabile anche dalle reti d’impresa. Per applicare in modo corretto l’incentivo bisogna distinguere fra “reti contatto” e “reti soggetto”: a seconda di questa classificazione, si determina ciò che si può ottenere. Il costo che rappresenta la base di calcolo si considera al lordo dell‘IVA totalmente indetraibile, oppure al netto dell’IVA se questa è parzialmente indetraibile. Sono inoltre  escluse dall’incentivo  le imprese con  sanzioni interdittive. Ci possono essere casi di cumulabilità con altre agevolazioni, nel limite massimo del 100% dei costi sostenuti: la circolare dettaglia il procedimento da seguire per verificare che l’ammontare cumulato dell’agevolazione e dei vari incentivi non risulti superiore al costo sostenuto, tenendo conto anche del risparmio d’imposta generato dall’irrilevanza ai fini fiscali del credito d’imposta.

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