Secondo quanto previsto dal Decreto Sostegni (art. 17 D.Lgs. 41/2021), i contratti a termine possono essere prorogati senza motivazione fino al 31 dicembre 2021. Il periodo massimo di validità totale continua a essere 24 mesi ed è possibile un’unica proroga per un periodo massimo di 12 mesi. Anche i contratti a tempo determinato che sono già stati rinnovati nel 2020 o nei primi mesi del 2021 utilizzando deroghe alle regole di protezione Covid-19 possono essere rinnovati
A queste proroghe però ci sono eccezioni a quanto previsto da questa disciplina temporanea, per esempio non vi rientrano il contratto intermittente (a chiamata a tempo determinato) e i rapporti di apprendistato e le prestazioni occasionali.
Occorre fare attenzione anche ad altre tipologie contrattuali:
- esecuzione di servizi speciali (3 giorni) nel turismo e pubblici esercizi,
- supplenze di personale docente e ATA,
- contratti del personale sanitario del SSN ai sensi della legge 240/2010.
- rapporti di lavoro che coinvolgono iscritti nelle liste di mobilità,
- contratti in agricoltura per operai a tempo determinato,
- richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco,
- contratti a termine di dirigenti (massimo per 5 anni, salvo recesso unilaterale dopo 3 anni)
Generalmente, i contratti a tempo determinato possono essere stipulati solo per i primi 12 mesi senza motivo. I rinnovi (che comportano un’interruzione tra un contratto e l’altro) sono liberi nei primi 12 mesi e poi devono invece essere sempre motivati (le causali attivabili sono elencate nell’articolo 19, comma 1, del dlgs 81/2015) . Per far fronte all’emergenza da pandemia covid-19, il decreto per il Rilancio (D.Lgs 34/2020) ha previsto la possibilità di rinnovi e di proroghe senza causale per 12 mesi. Ora entra in vigore una nuova norma del decreto Sostegni, in base alla quale si possono prevedere nuove proroghe, sempre per un massimo di 12 mesi, e sempre entro 24 mesi complessivi per i contratti a termine.
Occorre fare un’ulteriore precisazione quando si parla di termine del 31 dicembre 2021: si riferisce alla proroga o al rinnovo (che devono avvenire entro il termine dell’ anno), mentre il termine del contratto di lavoro può essere successivo, dunque anche previsto nel 2022.