Dal Decreto Sostegni si conferma il ristoro al 100% dell’importo a fondo perduto per le Startup operative il 2019 con partita IVA aperta nel 2018
Le Startup con partita IVA aperta nel 2018 e che hanno avviato l’attività nel 2019, spetta il 100% dell’importo richiesto se hanno fatto domanda di contributo a fondo perduto Covid. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è reso noto il 17 dicembre 2021. Il Contributo a fondo perduto per Startup 2019 è stato istituito dall’articolo 1-ter del Decreto Sostegni. e rivolto ai titolari di reddito d’impresa con la partita IVA attivata nell’anno precedente, con ricavi fino a 10 milioni di euro.
Queste aziende che hanno fatto i primi ricavi nel 2019, non avendo il requisito di calo minimo del 30% ( decremento tra media mensile del fatturato/ corrispettivi nel 2020 rispetto al 2019), erano escluse dal ristoro automatico previsto dall’articolo 1 del decreto.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito quindi che (poiché l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è risultato inferiore al plafond a disposizione) è possibile concedere un indennizzo spettante pari al 100% della somma richiesta. L’indennizzo massimo è comunque di importo pari a 1.000 euro, riconosciuto però al 100% poiché rientrante nel limite di spesa di 20 milioni stanziati per il 2021. Il contributo a fondo perduto sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato nella domanda o può essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione tramite modello F24. Ricordiamo che dal 9 novembre 2021, le Startup e le Partite IVA aperte nel 2018 e con avvio attività nel 2019 (come risultante dal registro imprese) hanno potuto accedere alla domanda per il contributo a fondo perduto fino a mille euro riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate grazie alla compilazione del modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni – Contributo start-up”. la domanda era aperta alle imprese che, pur non avendo registrato nel 2020 un calo del fatturato del 30%rispetto al 2019, avevano avuto un limite dei ricavi non superiori a 10 milioni di euro. Erano esclusi dalla domanda i soggetti con partita IVA inattiva ed esclusi gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.