Lavoro dipendente: ecco quando blocca il regime forfettario

Di Redazione FinanzaNews24 3 minuti di lettura
Fisco, tasse e tributi

(QuiFinanza.it) I lavoratori dipendenti, per i quali il rapporto di lavoro sia cessato, hanno la possibilità di accedere al regime forfettario, anche quando, nel corso dell’anno precedente, hanno superato la soglia dei 30.000 euro. L’eventuale verifica di questa soglia risulta essere irrilevante, nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse risultare cessato.

Ricordiamo, infatti, che i lavoratori dipendenti non hanno la possibilità di accedere al regime forfettario nel caso in cui nell’arco dell’anno precedente hanno percepito un reddito superiore a 30.000 euro, anche quando il datore di lavoro non dovesse risultare residente. Questa regola, però, decade nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa: i contribuenti, quindi, hanno la possibilità di utilizzare il regime forfettario.

La lettera d-ter del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190/2014 prevede esplicitamente che i contribuenti non abbiano la possibilità di avvalersi del regime forfettario “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato“.

Non è possibile, quindi accedere al regime forfettario nel caso in cui nel corso dell’anno precedente i contribuenti siano in possesso di redditi da lavoro dipendente ed assimilato il cui importo complessivo superi i 30.000 euro. Per determinare questo particolare limite, è necessario tenere in considerazione alcuni chiarimenti che sono arrivati direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che ha spiegato che:

  • non devono essere presi in considerazione i compensi arretrati, che sono soggetti a tassazione separata, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b, del TUIR;
  • risultano essere rilevanti, invece, i compensi percepiti a titoli di premi di risultato, che siano strettamente connessi ai contratti collettivi e che sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 10% (questa presa di posizione arriva dalla ris

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