A pochi giorni da una nota dell’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro che sanciva la non applicazione delle tutele Covid per i lavoratori fragili o della Legge 104, compreso il diritto allo smart working, è stato parzialmente ripristinato il quadro normativo che finora ha tutelato questa categoria di dipendenti
Si intende ripristinare il diritto allo smart working per i lavoratori fragili che secondo una nota INL avrebbero dovuto perdere ogni agevolazione entro il 1 luglio. Si chiede ora lo proroga fino al 31 ottobre (cioè fino al termine dello stato di emergenza Covid) per i lavoratori fragili e i disabili in 104.
La nota INL affermava: “poiché non risulta siano state emanate ulteriori disposizioni normative in materia, ai suddetti lavoratori deve ritenersi applicabile l’ordinario trattamento giuridico relativo alle assenze dal servizio nonché l’ordinaria modalità organizzativa dell’attività lavorativa. Scaduto infatti 30 giugno il regime di favore (art. 15 del D.L. 41/2021) per i soggetti in possesso di certificazione (rilasciata dai competenti organi medico-legali) attestante una condizione di disabilità grave, di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita.
E’ stato adottato invece un nuovo Decreto Covid n. 105 del 23 luglio, che tra le tante novità – e la proroga dello stato di emergenza – prevede all’articolo 9 la proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili . I beneficiari del Decreto 105 del 23 luglio sono i dipendenti pubblici e privati certificati dalle competenti autorità medico-legali, attestanti lo stato di rischio derivato dall’immunosoppressione; soggetti con patologie oncologiche e coloro che devono eseguire terapie salvavita. Stesso diritto anche per i lavoratori con disabilità grave ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge 104. Qualora l’attività non possa essere svolta in modo flessibile, è possibile assegnare il lavoratore ad altro lavoro o piano di formazione professionale, anche a distanza. Il DL 105/2021 non conferma però l’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per coloro che non possono svolgere la propria mansione in smart working.