(QuiFinanza.it) Anche l’Agenzia delle entrate va in vacanza: sospesi controlli e versamenti nel mese di agosto. La pausa estiva varia a seconda che si tratti di scadenze fiscali, avvisi bonari o termini giudiziali.
Vediamo nel dettaglio quali sono le date, quanto dura la pausa e quando riprendono le attività dei funzionari.
Scadenze fiscale sospese ad agosto: niente versamenti fino al 21
Non è una novità, come ogni anno, anche nel 2023 i termini per i versamenti relativi alle scadenze fiscali vengono sospesi nel mese di agosto. A Dettare le regole è il decreto legge n. 16/2012, che all’articolo 3-quater stabilisce che: “Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”
Essendo quest’anno il 20 agosto domenica, però, i pagamenti F24 riprendono lunedì 21 agosto 2023.
Niente avvisi bonari e controlli fino al 4 settembre
Come stabilito decreto fiscale n. 193/2016: “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”
Rientrano in questa categoria le comunicazioni di irregolarità e gli avvisi telematici emessi a seguito di controllo automatizzato, ma anche gli avvisi bonari e i controlli.
Generalmente, l’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, calcola le imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali e determina l’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata. Questa attività è definita “liquidazione” e il contribuente viene a conoscenza del risultato attraverso comunicazioni ad hoc. Il contribuente quindi riceve l’esito della liquidazione per posta o via Pec. Nel caso di liquidazione automatizzata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, l’esito può essere comunicato anche con modalità telematiche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, qualora il contribuente e lo stesso intermediario lo abbiano espressamente richiesto in sede di compilazione della dichiarazione.
In presenza di elementi non considerati o erroneamente valutati in sede di liquidazione, il contribuente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione (o entro novanta giorni in caso di avviso telematico), può fornire all’Agenzia i necessari chiarimenti sulla correttezza dei dati dichiarati.
Se, invece, gli esiti dell
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