La richiesta dei rimborsi può avvenire in sede di dichiarazione dei redditi

Di Antonia De La Vega 2 minuti di lettura
Wall Street

Il Contribuente che ha versato un’importo maggiore di quanto effettivamente dovuto ha diritto ad avere indietro le somme maggiorate di interessi. La richiesta dei rimborsi può avvenire in sede della dichiarazione dei redditi o in seguito alla presentazione di un’istanza, oppure riportato all’anno successivo  compensando altri tributi da versare. Se il contribuente compila il modello 730 avrà la possibilità di ottenere il rimborso direttamente dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico.

I versamenti non dovuti, erroneamente effettuati, sono rimborsati in seguito ad apposita domanda da presentarsi in un  dato periodo. L’istanza di rimborso deve essere presenta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale del contribuente e deve contenere la documentazione dei costi e le motivazione in base alla quale si richiede il rimborso e anche la certificazione delle somme pagate.

L’Agenzia delle Entrate potrà accogliere o respingere la richiesta. In caso di rifiuto  il contribuente ha la possibilità di presentare ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto. Le domande di rimborso hanno dei termini di decadenza: 48 mesi per le imposte sui redditi, i versamenti diretti, le ritenute operate dal sostituto d’imposta e quelle operate dallo Stato e 36 mesi per le imposte indirette. il termine invece é di 24 mesi per tutte le imposte (ipotesi residuale).

Senza tener presente le regole straordinarie utilizzate durante il periodo Covid-19, l’Agente della Riscossione può proporre  la compensazione delle partite per il contribuente che deve ottenere un rimborso ma allo stesso tempo  è anche destinatario di una cartella di pagamento per tributi erariali non pagati.

Si può ottenere  e incassare il rimborso anche presso gli uffici postali entro 6 mesi dall’emissione. Passati i 6 mesi, l’Agenzia delle Entrate effettuerà una seconda erogazione. Se anche al secondo tentativo l’importo non sarà incassato occorrerà presentare di nuovo la domanda. E’ sempre possibile chiedere informazioni sui rimborsi tramite tutti canali di assistenza dell’ Agenzia delle Entrate o direttamente presso i suoi uffici.

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