La prima casa può essere pignorata?

Di Redazione FinanzaNews24 3 minuti di lettura
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(Money.it) Sul pignoramento della prima casa c’è molta confusione; molti pensano – erroneamente – che l’immobile adibito a prima casa non sia mai pignorabile ma non è così, anzi l’impignorabilità è una circostanza eccezionale.

Per capire se l’immobile prima casa si possa pignorare oppure no bisogna innanzitutto vedere chi è il titolare del credito:

  • se si tratta del Fisco, quindi, dell’Agenzia delle Entrate, esistono diversi limiti e condizioni (che spiegheremo nel dettaglio);
  • se si tratta di creditori privati (in primis le banche) vale la regola generale della pignorabilità della prima casa.

In maniera sintetica, la prima casa può essere pignorata per un debito nei confronti di creditori privati oppure per un debito con il Fisco, quando non si rispettano i requisiti di impignorabilità. Esistono criteri molto specifici e restrittivi, infatti, per cui un immobile può essere esonerato dal pignoramento. Di norma, la tutela del diritto dei creditori prevale e può cedere il posto soltanto a esigenze prioritarie di cui deve rispondere lo Stato. In ogni caso, non incide sulla pignorabilità (per lo meno non come si pensa) la comproprietà dell’immobile, ad esempio tra i coniugi nel caso in cui soltanto uno dei due risulti debitore.

In questa guida il punto della situazione sul pignoramento della prima casa, quando è possibile, come sospenderlo e quando è vietato dalla legge.

Quando la prima casa può essere pignorata? Cosa dice la legge

In tema di pignoramento della prima casa la legge a cui fare riferimento è il D.P.R. n. 602/1073 che, all’articolo 76 e seguenti, disciplina regole, limiti e condizioni dell’espropriazione immobiliare. Qui si prevede che, ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’Agente della riscossione:

  • a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
  • b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Inoltre il concessionario non può procede all’espropriazione immobiliare della prima casa se il valore dei beni è inferiore all’importo a 120 mila euro (importo diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità


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