La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13162 del 14 maggio 2024, ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA per le opere di ristrutturazione su beni di proprietà di terzi, una decisione che segna un importante chiarimento giuridico in merito alla possibilità per chi detiene un bene in virtù di un diritto personale di godimento di ottenere il rimborso dell’IVA pagata per i lavori di ristrutturazione o manutenzione.
Il caso in esame
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato al titolare dell’impresa individuale Alfa un atto di recupero di un rimborso IVA e la pretesa si basava sul fatto che il rimborso era stato richiesto per lavori di ristrutturazione su un terreno detenuto in locazione, e non di proprietà del contribuente, quindi l’Agenzia sosteneva che tale rimborso non fosse previsto dall’art. 30, terzo comma, lett. c), del DPR n. 633/1972.
Il contribuente ha impugnato la decisione, affermando il proprio diritto al rimborso dell’IVA e la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso su decisione confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR). Quest’ultima ha applicato il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale il diritto alla detrazione IVA si applica anche per i lavori su immobili di terzi, purché esista un nesso strumentale tra i beni e l’attività svolta.
La Decisione della Cassazione
L’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso contro la decisione della CTR, ma la Cassazione lo ha rigettato e in realtà la sentenza n. 13162/2024 sottolinea che la normativa unionale non consente al legislatore nazionale di differenziare il trattamento giuridico della detrazione da quello del rimborso in termini sostanziali. Nello specifico, l’art. 183 della direttiva 2006/112/CE afferma che, in caso di eccedenza delle detrazioni rispetto all’IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l’eccedenza al periodo successivo o procedere al rimborso secondo modalità stabilite.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno evidenziato che la normativa unionale si basa sul principio di neutralità fiscale, che implica una totale equiparazione tra detrazione e rimborso dell’IVA e le condizioni sostanziali per il diritto a detrazione e a rimborso sono stabilite dagli artt. 167 e seguenti della direttiva, mentre gli artt. 178 e seguenti disciplinano le modalità di esercizio di tali diritti.