IVA e regime forfettario: l’aliquota al 5%

Di Redazione FinanzaNews24 3 minuti di lettura
Regime forfettario IVA aliquota 5%

Le nuove partite IVA che aderiscono al regime forfettario possono beneficiare di un’aliquota fiscale più vantaggiosa rispetto al 15% noto ai più. Per coloro che stanno avviando una nuova attività indipendente (o professionale), infatti, è possibile pagare il 5% dell’imposta sul reddito imponibile nei primi cinque anni di apertura della partita IVA.

Tuttavia, si tratta di un vantaggio fiscale a cui non è possibile accedere da tutta la nuova IVA forfettaria. Come specificato più volte dall’Agenzia delle Entrate (l’ultima volta qualche giorno fa, con la risposta 161 / E del 2020), per trarre vantaggio da un’aliquota fiscale così bassa è necessario rispettare precisi requisiti, sia in termini di reddito imponibile, sia in termini dell’attività svolta. L’ultima “partecipazione”, in particolare, esclude la possibilità di agevolare le tasse per la maggior parte delle persone che decidono di aprire la partita IVA. Ma procediamo in ordine.

Forfettario del 5%: requisiti legali

I requisiti di accesso, tuttavia, sono i seguenti:

  • Limite di reddito di 65 mila euro all’anno;
  • Limite di 30 mila euro di reddito derivante dall’occupazione;
  • Limite di spesa per dipendenti di 20 mila euro;
  • Il contribuente non deve aver svolto alcuna attività artistica, commerciale o professionale negli ultimi tre anni;
  • L’attività svolta non dovrebbe essere la semplice continuazione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di dipendente o lavoro autonomo.

L’Agenzia delle Entrate

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha espresso il suo parere su quest’ultimo requisito, rispondendo a una domanda posta da un contribuente che, dopo essere andato in pensione nel 2018, aveva immediatamente intrapreso attività indipendenti. Il richiedente, in particolare, avrebbe voluto applicare l’aliquota del 5% sul reddito generato dall’attività professionale per l’esercizio fiscale 2019.

Tuttavia, una domanda respinta dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, su richiesta, l’AdE specifica che “ci sarà continuità quando il contribuente decide di svolgere la stessa attività, precedentemente svolta come dipendente, andando allo stesso mercato di riferimento. Si ritiene che la continuazione sia rilevante anche al termine del rapporto Il lavoro si verifica per motivi indipendenti dalla volontà del dipendente, tenendo conto del fatto che il regolamento in questione non fa riferimento a strutture specifiche per i lavoratori in movimento. ”

 

Condividi questo articolo
Exit mobile version