ISCRO Indennità di disoccupazione per lavoratori iscritti alla gestione separata: Istruzioni INPS per la presentazione della domanda di riesame.
Istruzioni online INPS su come richiedere il riesame ISCRO per i richiedenti respinti per mancanza dei requisiti richiesti. Parliamo della nuova Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa prevista dalla Legge di Bilancio per il triennio 2021-2023 e riservata ai lavoratori autonomi in gestione separata: lavoratori autonomi, compresi i partecipanti a ricerche associate, o semplici imprese che esercitano attività di lavoro autonomo connesso professionale.
Sono esclusi dal riesame ISCRO le persone con altri tipi di reddito (dipendente, subordinato o partecipazione in azienda). Il rimborso ISCRO può essere richiesto una sola volta nell’arco di tre anni, a partire dal primo giorno successivo alla data della domanda, ed è corrisposto in sei mesi nella misura da 250 a 800 euro mensili. Le domande devono essere inviate entro ottobre 2021. Il rimborso si paga sulle partite IVA con reddito inferiore a 8145 euro nel 2020, ovvero almeno il 50% inferiore alla media dei tre anni precedenti. All’atto della domanda, il reddito viene accertato in autonomia e poi dall’INPS insieme all’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, coloro ai quali è stata negata la domanda possono presentare domanda di riesame se ne soddisfano i requisiti: in particolare, per l’utilizzo, i potenziali beneficiari devono già essere registrati alla gestione separata presso l’INPS prima di presentare domanda. Tutti i dettagli e le indicazioni sul caso sono riportati nel messaggio del 22 settembre 2021, n. 3180.
Sul sito dell’INPS si leggono i motivi di esclusione alla domanda di riesame ISCRO:
In particolare, si ricorda che per accedere alla prestazione ISCRO è necessario possedere congiuntamente i seguenti requisiti previsti dall’articolo 1, comma 388, della legge n. 178/2020:
a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
b) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;
d) avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente;
e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria (tale requisito sarà verificato dall’INPS attraverso il sistema Durc on line).
f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.