Con la circolare 69 del 29 maggio 2024, l’Inps ha diffuso le istruzioni per il riscatto dei periodi contributivi non coperti, secondo quanto previsto dall’ultima Legge di Bilancio. Questa opportunità è riservata ai contribuenti che hanno iniziato a versare contributi dal 1996 in poi, ricadendo quindi interamente nel sistema contributivo.
Chi può beneficiare del riscatto
Il riscatto dei contributi è riservato a coloro che non avevano anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non erano già pensionati all’epoca. Questi lavoratori devono essere iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996. Il pagamento dei contributi per i periodi di vuoto dovrà essere effettuato secondo le aliquote vigenti nel regime in cui si richiede il riscatto al momento della domanda.
Per accedere al riscatto, è necessario avere almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica di riferimento, versato prima della data di presentazione della domanda.
I dettagli del riscatto quinquennale
L’Inps consente di riscattare un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, purché successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 1° gennaio 2024, in linea con la legge 213 del 2023. Il periodo riscattabile deve trovarsi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato, che può essere obbligatorio, figurativo o da riscatto.
Se un soggetto ha posizioni assicurative in diversi regimi previdenziali, può esercitare il diritto di riscatto in uno qualsiasi di essi. L’Inps specifica che i periodi riscattabili non devono essere soggetti a obbligo contributivo, quindi il riscatto non può essere utilizzato per recuperare periodi di lavoro che richiedevano il versamento dei contributi.
Qualora qualcuno abbia versato contributi prima del 1° gennaio 1996, l’Inps annullerà d’ufficio il riscatto già effettuato e restituirà quanto versato, senza interessi.
Modalità di presentazione della domanda
Le domande possono essere presentate dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 e l’istanza può essere inviata dall’interessato o dai suoi parenti di secondo grado, con il consenso del soggetto. Per i lavoratori del settore privato, la domanda può essere presentata anche dal datore di lavoro, con l’onere versato deducibile dal reddito d’impresa e da lavoro autonomo.